Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2943/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME
NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2406/2019 depositata il 05/06/2019, udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento t.a.s.i. per l’anno 2014.
Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE la contribuente.
Si è costituito con controricorso il Comune.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 15 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
1.Le parti hanno presentato congiuntamente istanza di estinzione del giudizio per cessRAGIONE_SOCIALE della materia del contendere, dando atto del pagamento integrale, da parte della contribuente, della pretesa tributaria e delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio da parte, con conseguente rinuncia alla presente impugnRAGIONE_SOCIALE.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensRAGIONE_SOCIALE delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.
In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
Nulla va disposto in ordine al contributo unificato stante la sopravvenuta causa di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; Così deciso in Roma, il 15/02/2024.