Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4334  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2943/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliata    in  ROMA,  INDIRIZZO  C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE),  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  COGNOME
NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2406/2019 depositata il 05/06/2019, udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del  15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE  ha impugnato l’avviso di accertamento t.a.s.i. per l’anno 2014.
Il ricorso è stato  rigettato  con  sentenza  confermata  in appello.
Avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale ha proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE la contribuente.
Si è costituito con controricorso il Comune.
La  causa  è  stata  trattata  all’adunanza  camerale  del  15 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
1.Le parti hanno presentato congiuntamente istanza di estinzione del giudizio per cessRAGIONE_SOCIALE della materia del contendere, dando atto  del  pagamento  integrale,  da  parte  della  contribuente, della  pretesa  tributaria  e  delle  spese  processuali  dei  precedenti gradi del giudizio da parte, con conseguente rinuncia alla presente impugnRAGIONE_SOCIALE.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale  compensRAGIONE_SOCIALE  delle  spese  di  lite,  ai  sensi  dell’art.  391 cod.proc.civ.,  integrando  la  istanza  presentata  una  rinuncia  al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.
In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
Nulla va disposto in ordine al contributo unificato stante la sopravvenuta causa di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; Così deciso in Roma, il 15/02/2024.