Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 4208/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante pro tempore , assistita e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
PEC: EMAIL, Fax n.: NUMERO_TELEFONO
– ricorrente-
contro
Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
PEC: EMAIL
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, sezione staccata di Latina, n. 2028/2020, depositata in data 2 luglio 2020, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
L a Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento, per Ires, Irap ed Iva, per l’anno di imposta 2012.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che:
-) la doglianza relativa alla mancata allegazione della motivazione dell’accertamento al verbale di constatazione della Guardia di Finanza era infondata in quanto il verbale era stato sottoscritto dal rappresentante legale della società e una copia era stata lasciata nella disponibilità dello stesso;
-) era infondata l’eccezione relativa all’inopponibilità delle operazioni inesistenti, in quanto le fatture provanti tali operazioni erano inserite nella contabilità della società ricorrente, come ben motivato nell’avviso di accertamento, e ricadeva su que st’ultima l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura né la sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati;
-) la censura relativa all’illegittimità della delega prodotta dall’Ufficio era infondata dal momento che la delega alla sottoscrizione dell’avviso
di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente aveva natura di delega di firma, e non di funzioni, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., perché la sentenza impugnata era nulla per motivazione apparente.
Il secondo mezzo deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.
Il terzo mezzo deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza citato nell’avviso di accertamento.
Il quarto mezzo deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in merito all ‘avviso di a ccertamento.
In via preliminare, va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 2-3 novembre 2023, istanza di rinuncia al ricorso per cassazione (con successiva memoria del 14 marzo 2025), comunicata all’Agenzia controricorrente, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio ( avendo presentato in data 14 marzo 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231 -252, della legge
197/2022, accolta dall’Ufficio in data 2 agosto 2023, e di avere provveduto nel mese di ottobre al pagamento della prima rata (su un totale di 18 rate) ed ha allegato la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolat a, l’accettazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e la copia della ricevuta di pagamento della prima rata) .
5.1 Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2025.