Estinzione del Giudizio: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta della Cassazione?
L’esito di un processo non dipende solo dal merito della controversia, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare all’estinzione del giudizio, con conseguente condanna alle spese. Questo caso, che vede contrapposta una società all’Amministrazione Finanziaria, illustra le conseguenze della mancata opposizione a una proposta di definizione del giudizio.
Il Contesto del Ricorso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso era diretto contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre ad altri enti locali e uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria. La questione verteva, quindi, su materie di natura tributaria.
La Proposta di Definizione e il Silenzio del Ricorrente
Nel corso del procedimento in Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma mira a snellire i processi, offrendo una potenziale risoluzione rapida. La proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte.
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro il quale la parte ricorrente può chiedere una decisione sul ricorso, manifestando così la volontà di non accettare la proposta e proseguire con il giudizio. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Tale silenzio processuale non è privo di conseguenze, ma viene interpretato dalla legge come una rinuncia implicita al ricorso.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio
Di fronte all’inattività della società ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. Ha dichiarato estinto il giudizio di Cassazione, ponendo fine alla controversia a livello di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda su due pilastri normativi:
1. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile: Questa disposizione stabilisce chiaramente che se, dopo la comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. È una presunzione legale di rinuncia che scatta automaticamente con l’inerzia.
2. L’articolo 391 del codice di procedura civile: Questa norma disciplina le conseguenze della rinuncia, prevedendo che il giudice debba dichiarare l’estinzione del processo. Il secondo comma dello stesso articolo impone alla Corte di provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali.
Sulla base di queste disposizioni, la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione Finanziaria, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: i termini sono perentori e la loro inosservanza può avere effetti drastici, come l’estinzione del giudizio. Per le parti coinvolte in un processo, in particolare in Cassazione, è cruciale monitorare attentamente ogni comunicazione e rispondere tempestivamente. La mancata richiesta di una decisione a seguito di una proposta di definizione non è una mossa neutra, ma un atto con un preciso significato giuridico: la rinuncia al ricorso. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una gestione attiva e diligente del contenzioso, per evitare che ragioni procedurali prevalgano sul merito della causa, con l’ulteriore aggravio della condanna alle spese.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 380-bis c.p.c., se la parte ricorrente non chiede una decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il processo si avvia verso l’estinzione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
A norma dell’art. 391 c.p.c., la Corte condanna la parte ricorrente (la cui inerzia ha causato l’estinzione) al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è la conseguenza principale della mancata opposizione alla proposta di definizione?
La conseguenza principale è la declaratoria di estinzione del giudizio di Cassazione, che chiude definitivamente il processo in quella sede senza una pronuncia sul merito del ricorso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17079 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17079 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5323/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SEDE DI PERUGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SEDE DI ROMA, COMUNE DI PERUGIA, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE PERUGIA UFFICIO TERRITORIALE PERUGIA
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n.232/2021 depositata il 13/07/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025