Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17079 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17079 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5323/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE SEDE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SEDE DI ROMA, COMUNE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DIR. PROV.LE RAGIONE_SOCIALE UFFICIO TERRITORIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n.232/2021 depositata il 13/07/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025