Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21406/2016 R.G. proposto da:
DI DONANTONIO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
-controricorrenti incidentali-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELL’ABRUZZO n. 211/05/16 depositata il 22/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udita la requisitoria del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del processo.
Sentita lAVV_NOTAIO per i ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 211/05/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR), previa declaratoria di carenza di giurisdizione in ordine ai contributi previdenziali RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello principale proposto da COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nonché dai soci NOME COGNOME (accomandataria), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 207/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Teramo (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento notificati alla società e ai singoli soci per IRAP, IVA e IRPEF relative all’anno d’imposta 2008.
Avverso la sentenza di appello società e soci proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
I ricorrenti principali depositavano controricorso avverso il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. società e soci deducevano di avere definito la lite ai sensi dell’art. 1, commi 186, 188 e 189 della l. 29/12/2022, n. 197, producendo la relativa documentazione. Chiedevano,
pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
In assenza di contestazioni da parte di AE, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia, con conseguente estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 23/01/2024.