Estinzione del Giudizio Tributario grazie alla Definizione Agevolata
L’adesione a strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali può rappresentare una strategia efficace per porre fine a contenziosi lunghi e complessi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato che la presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dal pagamento della prima rata, determina l’immediata estinzione del giudizio pendente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dagli Avvisi di Accertamento alla Cassazione
Una società operante nel settore della telefonia mobile aveva impugnato due avvisi di accertamento e due atti di contestazione di sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2015 e 2016. Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva dato ragione alla società, accogliendo i suoi ricorsi.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR), la quale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo in parte le ragioni dell’amministrazione finanziaria.
Insoddisfatta della decisione della CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di contestazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito presentando un controricorso e, a sua volta, un ricorso incidentale.
La Svolta: l’Adesione alla Definizione Agevolata come Causa di Estinzione del Giudizio
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. La società ricorrente ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197/2022, presentando quattro distinte domande di definizione agevolata della controversia. A dimostrazione della serietà della propria intenzione, ha anche allegato le ricevute di pagamento della prima rata dovuta per ciascuna domanda.
Questa mossa si è rivelata cruciale per l’esito del procedimento, spostando il focus dal merito della controversia agli effetti procedurali della scelta compiuta dal contribuente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel prendere la sua decisione, non è entrata nel merito dei motivi di ricorso proposti dalle parti. L’analisi si è concentrata esclusivamente sulle conseguenze dell’adesione della società alla procedura di definizione agevolata. I giudici hanno richiamato l’articolo 1, comma 196, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce chiaramente che, in caso di adesione a tale procedura, il processo deve essere dichiarato estinto.
La Corte ha rilevato che il deposito delle domande e il pagamento della prima rata costituivano elementi sufficienti per applicare la norma. Di conseguenza, il presupposto per la prosecuzione del giudizio era venuto meno, rendendo obbligatoria la dichiarazione di estinzione. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che queste restano a carico della parte che le ha anticipate, come tipicamente avviene in questi casi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per i contribuenti e i loro consulenti: gli strumenti di ‘pace fiscale’, come la definizione agevolata, non sono solo un modo per ridurre l’importo del debito tributario, ma anche un meccanismo per chiudere definitivamente le liti pendenti. La decisione conferma che l’estinzione del giudizio è un effetto automatico dell’adesione a queste procedure, a condizione che i requisiti formali (come il pagamento della prima rata) siano rispettati. Questa pronuncia offre una chiara indicazione sull’efficacia e l’immediatezza degli effetti delle procedure di definizione agevolata, rappresentando un’opzione strategica da considerare attentamente in ogni fase del contenzioso tributario.
Cosa succede a un processo tributario se una delle parti aderisce alla definizione agevolata della controversia?
Il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla lite senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Qual è il requisito fondamentale per ottenere l’estinzione del giudizio tramite la definizione agevolata menzionata nel caso?
È necessario depositare la domanda di definizione agevolata e allegare le ricevute di versamento degli importi dovuti o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19993/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 570/2021 depositata il 15/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con separati ricorsi la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato due avvisi di accertamento emessi per l’anno 2015 (T93062N00492-2019) e 2016 (T93062N00495-2019) e due conseguenti di atti di
contestazione sanzioni, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. CODICE_FISCALE.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Varese con sentenza n. 549/04/19 ha accolto i ricorsi riuniti e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto in parte il gravame erariale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.
Considerato che
In data 18.1.2024 la ricorrente ha depositato n. 4 domande di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, co mmi 186 e segg., della Legge n. 197/2022, depositate in data 29/09/2023, che prevede il versamento degli importi dovuti in forma rateale, allegando le ricevute di versamento della prima rata per ciascuna domanda.
Conseguentemente, ai sensi dell’art.1 comma 196 l. n. 197/2022 il processo deve essere dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio;
spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.