Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine della memoria di costituzione dei nuovi difensori, nominati in sostituzione dei precedenti, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 82, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 10.7.2015, e pubblicata il 22.1.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, in applicazione RAGIONE_SOCIALE regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, ricalcolava ai fini
Oggetto: Irpef 2006 – Avviso di accertamento – Adesione a definizione agevolata – Art. 6 Dl 193/2016 – Estinzione del giudizio.
Irpef il reddito percepito nell’anno 2006 da COGNOME NOME, in considerazione dei beni posseduti e RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per incrementi patrimoniali, e gli notificava in conseguenza l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, in relazione al tributo dell’Irpef.
COGNOME NOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, contestando nel merito l’accertamento tributario. I giudici di primo grado ritenevano fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullavano l’atto impositivo.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La CTR riformava la decisione della CTP, e riaffermava pertanto la piena validità ed efficacia dell’atto impugnato.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a nove motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.
4.1. Il contribuente ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, nella stessa ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha domandato di pronunciare l’estinzione del giudizio, avendo aderito a normativa di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ed assolto ogni onere.
Motivi della decisione
Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Il ricorrente COGNOME NOME, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione
agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., ed avendo provveduto al pagamento di ogni onere.
L’istanza è stata ricevuta da RAGIONE_SOCIALE il 4.1.2017. Nel complesso la richiesta del contribuente ha riguardato tutti i carichi pendenti in relazione all’ambito provinciale di Torino. L’Incaricato per l’esazione ha provveduto al calcolo degli oneri. La definizione integrale RAGIONE_SOCIALE pendenze è intervenuta mediante il pagamento di cinque rate, in relazione alle quali il contribuente ha prodotto copia dei bollettini di versamento quietanzati.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘ Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge ‘.
3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da COGNOME NOME , e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma l’11 luglio 2024.