Estinzione del Giudizio Tributario: Basta la Prima Rata della Definizione Agevolata
L’adesione alle procedure di tregua fiscale rappresenta un’importante opportunità per chiudere i contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto procedurale cruciale, confermando che per l’estinzione del giudizio è sufficiente il versamento della prima rata. Analizziamo questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Contenzioso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una serie di avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per le annualità dal 2007 al 2010. Dopo un percorso giudiziario nei gradi di merito, la controversia era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello della società, la quale aveva quindi presentato ricorso per Cassazione. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, si era costituita in giudizio con un controricorso, proponendo anche un ricorso incidentale.
L’Adesione alla Tregua Fiscale e l’Estinzione del Giudizio
Mentre il processo era pendente in Cassazione, la società contribuente ha scelto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dalla Legge n. 197/2022. Questa normativa offre ai contribuenti la possibilità di risolvere le liti fiscali in corso pagando un importo ridotto, secondo specifiche modalità.
In conformità con la legge, la società ha presentato in giudizio la copia della domanda di definizione e, soprattutto, la prova del versamento della prima rata. Questo adempimento si è rivelato decisivo per l’esito del procedimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha preso atto della volontà della parte di chiudere la lite tramite la procedura agevolata. I giudici hanno ritenuto che i presupposti per la chiusura del caso fossero pienamente soddisfatti.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce che, ai fini della definizione, il versamento della prima rata è condizione sufficiente per procedere. Di conseguenza, avendo la società ricorrente fornito prova di tale pagamento, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Per quanto riguarda le spese legali, in questi casi la legge prevede che esse restino a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna al pagamento delle spese in favore di una delle parti, ma una semplice compensazione.
Conclusioni: L’Impatto Pratico della Decisione
Questa pronuncia rafforza la certezza del diritto per i contribuenti che scelgono la via della definizione agevolata. L’ordinanza chiarisce in modo inequivocabile che non è necessario attendere il pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione per ottenere la chiusura del processo pendente. Il versamento della prima rata è l’unico requisito procedurale richiesto per attivare l’effetto estintivo.
Ciò semplifica notevolmente l’iter, consentendo una rapida conclusione dei contenziosi e riducendo l’incertezza legale ed economica sia per i contribuenti che per l’Erario. La decisione sottolinea l’efficacia degli strumenti di tregua fiscale come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita pragmatica e veloce dalle lungaggini processuali.
Cosa succede a un processo tributario pendente se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo si estingue. La Corte, una volta ricevuta la documentazione che attesta l’adesione alla procedura e il pagamento richiesto dalla norma, dichiara la fine del giudizio.
È necessario pagare l’intero importo della definizione agevolata per ottenere l’estinzione del giudizio?
No. Secondo l’ordinanza, basata sulla Legge n. 197/2022, per ottenere l’estinzione del giudizio è sufficiente dimostrare di aver versato la prima rata prevista dalla procedura di definizione agevolata.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha sostenute. La Corte, infatti, non provvede a una condanna alle spese, ma le dichiara compensate tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8009 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2008/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 260/2015 depositata il 24/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento recanti recuperi IRES, IVA e IRAP per gli anni dal 2007 al 2010 emessi nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la CTP di Udine, riuniti i
ricorsi, accoglieva in parte l’impugnazione dell’accertamento relativo al 2007 e rigettava gli altri.
La CTR del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello della contribuente, che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more l’istante ha proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria come da l. n. 197/2022 art. 1 c. 186 ss. e ha depositato in questo giudizio la copia della domanda di definizione e dei versamenti effettuati, essendo sufficiente, secondo la l. n. 197/2022 art. 1 comma 197, il versamento della prima rata.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 21/11/2023.