Estinzione del Giudizio Tributario tramite Definizione Agevolata
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’adesione a procedure di sanatoria fiscale possa portare all’estinzione del giudizio tributario pendente. La Corte di Cassazione ha chiuso il contenzioso tra due società e l’Amministrazione Finanziaria a seguito del perfezionamento di una definizione agevolata, confermando l’efficacia di tali strumenti per porre fine a lunghe controversie legali.
I Fatti del Caso: dal Ricorso alla Rottamazione
Due società avevano impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante il procedimento, le parti avevano già raggiunto un’intesa parziale: le società avevano rinunciato a una parte del ricorso a fronte del riconoscimento di un credito IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le società hanno aderito alla cosiddetta ‘definizione agevolata’ prevista dall’art. 11 del D.L. n. 50/2017. Una delle due società, in qualità di coobbligata, ha presentato l’istanza e provveduto ai relativi pagamenti, perfezionando così la procedura. Questo atto, per espressa previsione normativa, estendeva i suoi effetti benefici anche all’altra società coinvolta.
L’Effetto della Definizione Agevolata sull’Estinzione del Giudizio
La definizione agevolata è uno strumento normativo che consente ai contribuenti di chiudere le liti fiscali pendenti pagando le sole imposte dovute, senza sanzioni e interessi di mora. Il perfezionamento della procedura, che si concretizza con il pagamento delle somme dovute, ha un impatto diretto sul processo in corso.
Nel caso specifico, la legge prevedeva che ‘la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri’. Pertanto, il pagamento effettuato da una delle due società era sufficiente a considerare la procedura conclusa per entrambe. L’Amministrazione Finanziaria, dal canto suo, non ha sollevato alcuna obiezione o diniego riguardo alla definizione, un silenzio che ha di fatto avallato la chiusura del contenzioso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha preso atto della situazione e ha agito di conseguenza. I giudici hanno rilevato tre elementi fondamentali:
1. Perfezionamento della Definizione: Esisteva la prova documentale (memoria e quietanze di pagamento) che la definizione agevolata era stata completata con successo.
2. Mancata Opposizione: L’Agenzia delle Entrate non si è opposta alla definizione, rendendola pienamente efficace.
3. Estensione al Coobbligato: La normativa applicabile estendeva automaticamente i benefici della definizione anche alla società che non aveva materialmente presentato l’istanza, in quanto soggetto coobbligato.
Sulla base di questi presupposti, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Si tratta di una conseguenza automatica prevista dalla legge quando la materia del contendere viene a cessare per via di un accordo transattivo come la definizione agevolata. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha stabilito che queste rimanessero a carico di chi le aveva anticipate, una soluzione tipica in casi di cessazione della materia del contendere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto tributario: gli strumenti di definizione agevolata sono un percorso valido ed efficace per porre fine alle liti con il Fisco. La decisione sottolinea che, una volta perfezionata la procedura e in assenza di contestazioni da parte dell’ente impositore, il giudice è tenuto a dichiarare la fine del processo. Inoltre, viene confermata l’importante regola secondo cui l’azione di un coobbligato può risolvere la posizione debitoria dell’intero gruppo di soggetti solidalmente responsabili, semplificando notevolmente la gestione di queste procedure. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione a tali ‘sanatorie’ rappresenta non solo un’opportunità di risparmio su sanzioni e interessi, ma anche la via più rapida per uscire da contenziosi lunghi e onerosi.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Se la definizione agevolata viene perfezionata con il pagamento e l’amministrazione finanziaria non si oppone, il processo si estingue, come dichiarato dalla Corte di Cassazione nel caso di specie.
Se una definizione agevolata viene perfezionata solo da uno dei soggetti coobbligati, ha effetto anche per gli altri?
Sì. L’ordinanza conferma che, come previsto dalla normativa, la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri soggetti solidalmente responsabili.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese processuali?
La Corte ha stabilito che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza alcuna condanna per la controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1955/2017 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese entrambe in forza di procura speciale dall’avv. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-controricorrente –
Oggetto: estinzione del
giudizio
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1610/01/16 depositata in data 21/06/2016; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato e considerato che:
-risulta prodotto in data 16 giugno 2017 atto con il quale le società ricorrenti, nel richiamare ‘ le note dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Prov.le di Bari n. 30695 del 18/03/15 e del 20/04/17, mercè le quale l’Ufficio impositore significava che in ragione della riconosciuta non contestabilità dell’esistenza del credito de quo relativo all’anno 2008, si procederà a riconoscere il credito Iva vantato, in riduzione del carico erariale derivante all’atto di recupero TVFCR0200096/12, a condizione, però che entrambe le società provvedano alla rinuncia della pretesa fatta valere nel giudizio d’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione sia pure limitatamente all’ammontare della sola imposta accertata nell’atto di contestazione ‘, hanno rinunciato ai motivi di ricorso ‘ limitatamente alla pretesa erariale riconducibile alle sole imposte, fermo restando il prosieguo del giudizio per la parte afferente le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate-Bari ‘;
-è poi in atti (v. memoria depositata il 4.6.2025 ed allegati) definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50/2017 perfezionata sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che ha presentato l’istanza di definizione, sia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE quale coobbligato, atteso che, come previsto dal comma 11 del citato art. 11 del ridetto d.L. ‘ La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri ‘, munita di quietanze di pagamento;
-non risulta esser stato opposto diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria a tale definizione;
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese processuali restano a carico degli anticipatari;
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.