Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14722 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
Oggetto: Plusvalenza – Artt. 67 e 68 t.u.i.r. – Rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata -Estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26610/2016 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale depositata il 13/10/2017 , dall’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dei precedenti difensori, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3254/39/2016, depositata in data 7 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Caserta, notificava a Melillo Luigi l’avviso di accertamento n. TF7050503628/2012, con il quale accertava una plusvalenza tassabile ai sensi degli artt. 67 e 68 t.u.i.r. per Euro 54.000,00,
derivante dalla vendita della quota di 1/6 di un appezzamento di terreno di Teverola.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, eccependo l’insussistenza dei presupposti impositivi.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso.
L’Ufficio interponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che riformava la decisione di prime cure.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi . L’ Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 06/02/2025.
Il 18-19/12/2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 193/2016 della cartella di pagamento emessa in seguito alla soccombenza in sede di appello.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione il contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l ‘ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ovvero a) la carenza di potere del commissario ad acta con conseguente inesistenza del PRG adottato il 18.12.2006, b) l’attestazione contenuta nel certificato di destinazione urbanistica del 4.12.2009, secondo cui la particella oggetto di vendita ricade in zona E agricola.
Con il secondo strumento di impugnazione il contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, 2° comma, e 23, 3° comma, d.lgs. n. 546/1992, 115, 1° comma, e 167, 1° comma, c.p.c., 111, 2° comma, Cost., 2697 e 2900 cod. civ.», per avere la CTR omesso di considerare che l’anteriorità della nomina del commissario ad acta rispetto alla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 16/2004 era circostanza pacifica, non essendo stata contestata dall’Ufficio in primo grado.
Con il terzo strumento di impugnazione il contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, 1° comma, c.p.c.» per omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza del potere in capo al commissario ad acta di formare un nuovo PRG.
Con il quarto strumento di impugnazione il contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro c. civ., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 5° comma, e 34 l.r. Campania 11.8.2005 n. 15, 22, 2° comma, l.r. Campania 22.12.2004 n. 16, 1 e 2 l.r. Campania 20.3.1982 n. 17», in quanto il commissario ad acta incaricato dalla Provincia per la redazione del PRG era sprovvisto del relativo potere dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 15/2005.
Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dal contribuente in data 18-19/12/2024. Alla rinuncia sono allegati i seguenti documenti: a) la comunicazione di Equitalia Servizi di Riscossione di Caserta dell’1/06/2017, con la quale viene determinato l’importo da pagare (€ 18.673,20, in 5 rate) per effetto dell’adesione del contribuente alla rottamazione, ex art. 6 d.l. 193/2016, della cartella che trova il proprio fondamento nell’avviso di accertamento per cui è causa (all. n. 3); b) la successiva domanda di definizione agevolata ex art. 11 d.l. 50/2017, conv. dalla legge n. 96/2017, protocollata in data 28/09/2017, nella quale è indicato l’avviso di accertamento per cui è causa (all. n. 5); c) le ricevute di pagamento degli importi delle 5 rate di cui al piano di rateizzo indicato nella comunicazione sub a) (all. n. 2); d) la schermata della pagina del sito dell’ADER relativa al contribuente, nella quale risultano i suddetti pagamenti (all. n. 4).
Pertanto, può – in presenza della documentazione relativa al condono ed al pagamento di tutte le rate dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
7 . Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.