Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4503/2023 R.G. proposto da Comune di Anacapri , c.f. 00511550634, in persona del sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, telefax NUMERO_TELEFONO con domicilio digitale eletto: p.e.c.
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME c.f.: CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sez. I, n. 4452/1/2023, depositata il 19 luglio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME proponeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ricorso avverso due avvisi di accertamento, contraddistinti dal numero 56, emessi dal Comune di Anacapri con i quali veniva richiesto il pagamento dell’IMU e della TASI per l’anno d’imposta 2016, chiedendone l’annullamento: lamentava il difetto di motivazione ed il mancato riconoscimento dell’esenzione trattandosi di abitazione principale. Il Comune di Anacapri si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso.
La CTP di Napoli, con la sentenza n. 7803/21/2022, depositata il 22 luglio 2022, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, insistendo, in primo luogo nel motivo di gravame relativo al difetto di motivazione dell’atto impugnato.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello affermando che l’avviso impugnato era, in relazione alla questione che aveva portato al rigetto del ricorso della contribuente nel merito, del tutto privo di motivazione.
Il Comune di Anacrapri ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Con istanza depositata l’11.3.2025, il Comune ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ragioni della decisione
Con istanza dell’11.3.2025 il Comune di Anacapri ha chiesto l’estinzione del giudizio ed ha depositato verbale di conciliazione del 4.3.2025, nel quale le parti hanno definito, ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, il contenzioso tra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio.
In ragione di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza delle parti.
L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,