Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
–
Oggetto: Rinuncia al
ricorso
per
cassazione
Estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22176/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 232/04/2022, depositata in data 24 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La ricorrente impugnava contestualmente l’avviso di presa in carico, n. NUMERO_CARTA e l’avviso di accertamento prodromico, n. TL3012904518/2017, lamentando la mancata notificazione di quest’ultimo .
La Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso, stante la ritualità della notifica dell’atto impositivo , eseguita in conformità a quanto previsto dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza di prime cure.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico motivo. ADER ed Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘ adunanza camerale del 20/05/2025.
Il 24 febbraio 2025 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, avendo aderito alla cd. rottamazione quater (art. 1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022).
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione la contribuente deduce la violazione dell’art. 115 c od. proc. civ., atteso che la CTR avrebbe posto a fondamento della decisione una prova non acquisita in giudizio e un documento non presente nel fascicolo. Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe errato nel ritenere perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento impugnato, non avendo l’Agenzia delle entrate depositato -a corredo del plico e delle relative cartoline -la comunicazione di avvenuto deposito.
Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dalla contribuente in data 24/02/2025, per effetto della definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024).
3 . Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.