Estinzione del Giudizio per Definizione Agevolata: La Cassazione Chiarisce
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, comunemente note come ‘rottamazione’ o ‘condono’, rappresenta uno strumento fondamentale per chiudere le liti pendenti con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 7871/2024, offre importanti chiarimenti sugli effetti di tale adesione, confermando come essa porti all’estinzione del giudizio tributario in corso. Questa decisione analizza il meccanismo previsto dalla Legge n. 197/2022 e stabilisce principi chiari sulla gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione per imposta di registro e relative sanzioni, emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti di una società agricola per la compravendita di alcuni terreni. La società contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado che in appello presso la Commissione Tributaria Regionale.
L’Ente Impositore, non soddisfatto dell’esito, ha proposto ricorso per cassazione. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Suprema Corte, la società contribuente ha colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197/2022, presentando istanza di definizione agevolata della controversia. A corredo dell’istanza, ha fornito la documentazione che attestava il pagamento della rata dovuta e la rinuncia al giudizio in corso.
La Decisione della Corte e l’estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha preso atto della procedura di definizione agevolata attivata dalla società. La legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto, infatti, una sanatoria per le liti fiscali pendenti, subordinandone il perfezionamento alla presentazione di un’apposita domanda e al pagamento degli importi dovuti.
I giudici hanno quindi proceduto a dichiarare l’estinzione del giudizio. Tale esito non è una decisione sul merito della controversia, ma una presa d’atto che il contenzioso è venuto meno per volontà del contribuente, che ha scelto di avvalersi di uno strumento deflattivo del contenzioso previsto dal legislatore.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la propria decisione sull’interpretazione diretta della normativa di riferimento. L’articolo 1, commi 194 e 198, della Legge n. 197/2022 stabilisce chiaramente che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti. Con il perfezionamento, il processo si estingue.
Un punto interessante affrontato dalla Corte riguarda la possibilità che l’Ente Impositore possa, in un secondo momento, emettere un provvedimento di diniego della definizione agevolata. Secondo i giudici, questa eventualità non impedisce l’immediata declaratoria di estinzione. L’eventuale diniego costituirebbe un atto successivo e autonomo, che il contribuente avrebbe il diritto di impugnare separatamente, come previsto dal comma 201 della stessa legge.
In merito alle spese di lite, la Corte ha applicato il comma 197, il quale prevede specificamente che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, voluta dal legislatore per incentivare l’adesione alla sanatoria.
Infine, la Corte ha escluso l’applicazione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Questa sanzione, come ribadito dalla giurisprudenza (citando Cass. n. 1420/2022), è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa per analogia a casi diversi come l’estinzione del giudizio per condono.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale per la gestione del contenzioso tributario: l’adesione a una sanatoria, se correttamente perfezionata con il pagamento e la rinuncia, determina l’automatica estinzione del processo. Per i contribuenti, ciò significa che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata rappresenta una via d’uscita certa e definita dalle liti pendenti, anche in Cassazione.
La decisione offre inoltre due importanti corollari pratici:
1. Certezza sui costi: Le parti sanno fin da subito che, in caso di adesione alla sanatoria, ciascuna sopporterà le proprie spese legali, senza il rischio di essere condannate a rifondere quelle della controparte.
2. Nessuna sanzione processuale: Viene confermato che l’estinzione per condono non comporta l’applicazione di sanzioni processuali come il raddoppio del contributo unificato, la cui natura è prettamente punitiva e legata all’esito infausto del ricorso.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (condono)?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione, una volta verificato che il contribuente ha presentato l’istanza, pagato gli importi dovuti e rinunciato al giudizio, dichiara l’estinzione del procedimento in corso, come previsto dalla Legge n. 197/2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per condono fiscale?
Le spese legali restano a carico di chi le ha sostenute. La normativa sulla definizione agevolata (specificamente l’art. 1, comma 197, della L. 197/2022) deroga alla regola generale e stabilisce che ogni parte provveda al pagamento delle proprie spese.
Se un ricorso in Cassazione viene dichiarato estinto per adesione alla sanatoria, è dovuto il ‘doppio contributo unificato’?
No, il doppio contributo unificato non è dovuto. La Corte ha chiarito che questa sanzione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7871 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4721/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1723/2018 depositata il 26/10/2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazioni RAGIONE_SOCIALE sanzioni relative a compravendita del 16 maggio 2013, avente ad oggetto alcuni terreni.
2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
4.Il contribuente ha resistito con controricorso.
5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023, previa presentazione di due istanze di condono da parte del contribuente -solo la prima (presentata in base alla precedente disciplina) oggetto di diniego.
CONSIDERATO
1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio.
2.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona
5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre