Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Processo
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza definitiva sul merito della controversia. Questo accade quando si verificano determinati eventi processuali, tra cui la rinuncia al ricorso da parte di chi lo ha promosso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze di tale atto, sia in termini di spese legali sia per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Dalla TARI alla Cassazione
Una società si trovava in contenzioso con un Comune per un avviso di pagamento relativo alla TARI (Tassa sui Rifiuti) del 2019. L’oggetto della disputa era un’area demaniale in concessione, nello specifico uno specchio d’acqua portuale. Inizialmente, il contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole in primo grado.
Tuttavia, il Comune ha impugnato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione, dando ragione all’ente locale. A questo punto, la società ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso. Durante il giudizio di legittimità, però, è avvenuto un colpo di scena: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver conciliato la controversia con il Comune e di aver pagato quanto dovuto.
La Decisione della Corte e l’estinzione del giudizio
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio questa eventualità. La conseguenza diretta della rinuncia è stata la declaratoria di estinzione del giudizio. Il processo, quindi, si è concluso senza che i giudici entrassero nel merito dei motivi di ricorso presentati dalla società. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali tra le parti.
Le Motivazioni: Rinuncia, Spese e Contributo Unificato
La Corte ha basato la sua decisione su due principi fondamentali.
Il primo riguarda la gestione delle spese processuali. L’estinzione del giudizio è stata dichiarata sulla base della rinuncia formalizzata dalla ricorrente. La decisione di compensare le spese, ovvero di lasciare che ogni parte sostenga i propri costi, è stata motivata dal fatto che la rinuncia era stata notificata e la controparte (il Comune) non aveva presentato deduzioni specifiche sul punto, accettando implicitamente tale esito.
Il secondo punto, di grande rilevanza pratica, concerne il cosiddetto “doppio contributo unificato”. La legge (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la parte soccombente sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. La Cassazione ha però ribadito un orientamento consolidato: questa norma ha natura eccezionale e non può essere applicata per analogia ad altri casi non espressamente previsti. Poiché l’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra tra le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, la Corte ha escluso che la società ricorrente dovesse pagare il raddoppio del contributo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
L’ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la via della conciliazione è sempre percorribile, anche quando un giudizio è pendente in Cassazione. La rinuncia al ricorso è lo strumento processuale per formalizzare l’accordo e chiudere la lite. In secondo luogo, chiarisce in modo definitivo che la rinuncia al ricorso, pur ponendo fine al giudizio, non espone il rinunciante alla sanzione del pagamento del doppio contributo unificato. Questa precisazione è fondamentale per le parti che valutano un accordo transattivo, in quanto permette di calcolare con precisione i costi legati alla chiusura del contenzioso, senza il timore di oneri aggiuntivi imprevisti.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
In base all’art. 391 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso porta all’estinzione del giudizio, ovvero alla sua chiusura anticipata senza una decisione nel merito.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico, la Corte ha disposto la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali. Questa decisione è stata presa in considerazione della notifica dell’atto di rinuncia e dell’assenza di obiezioni da parte del controricorrente.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. L’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra in queste ipotesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31706 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19036/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 935/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto l’appello del Comune, e rigettato l’appello incidentale della contribuente, con la riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo di impugnazione dell’avviso di pagamento per Tari 2019 , per uno specchio d’acqua portuale (area demaniale in concessione);
ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso;
resiste con controdeduzioni il Comune di Bacoli che chiede dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso; con la rinuncia al ricorso la ricorrente di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia con accordo e pagamento del dovuto).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; spese compensate interamente in considerazione della notifica dell’atto di rinuncia e dell’assenza di deduzioni sul punto da parte del controricorrente.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19/09/2024 .
Il Presidente
NOME COGNOME