Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16698/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente e controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 2311/2015 depositata il 04/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (ora
srl) avverso la sentenza della CTP di Messina che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2002 che aveva recuperato materiale imponibile con determinazione di maggiore IRES, IVA e IRAP, annullando le sanzioni.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso la contribuente che, a sua volta, ha proposto due motivi di ricorso incidentale, contro il quale l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more la contribuente ha comunicato di aver aderito alla defini zione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. della legge n. 197/2022, depositando copia della domanda con indicazione d ell’ avvenuto versamento dell’intero importo dovuto nel corso del giudizio , e ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del processo; spese a carico di chi le ha anticipate Così deciso in Roma il 25.1.2024