Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10103/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE (LU), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dal Prof. AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax:
Avvisi di pagamento Tares – Rinuncia ricorso
NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. : CODICE_FISCALE; PEC:
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
– controricorrente –
e
Comune RAGIONE_SOCIALE;
-intimato –
-avverso la sentenza n. 2113/02/2017 emessa dalla CTR Toscana in data 26/09/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di pagamento notificatile dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per il recupero della minore imposta Tares versata per l’anno di imposta 2013, contestando, tra l’altro, la legittimità dell’imposizione sugli specchi d’acqua.
La CTP di Lucca rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, affermando che l’aver stipulato un contratto di ormeggio con il diportista non è un elemento di per sé solo sufficiente a trasferire in capo a quest’ultimo l’obbligo tributario g ravante sul soggetto titolare della concessione demaniale all’interno del porto turistico.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE, quale società cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha affidato, tra l’altro, il servizio di gestione, accertamento e riscossione della Tarsu, ha resistito con controricorso. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.
civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato il primo motivo di appello senza prendere in considerazione il d.lgs. n. 182/2003 e per non essersi pronunciata sui restanti motivi di impugnazione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione o motivazione meramente apparente e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 118 disp. att. c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di indicare a quali RAGIONE_SOCIALE censure degli atti tributari avesse inteso riferire il richiamo operato alla sentenza della Suprema Corte n. 3829/2009.
In data 20 agosto 2024, la ricorrente ha depositato nota con la quale ha dedotto:
di aver nel febbraio del 2020 stipulato con il Comune di RAGIONE_SOCIALE un atto di conciliazione, con il quale le parti hanno concordato un ricalcolo della tassa a partire dal 2014 e, al contempo, definito l’intero contenzioso pendente, ivi compreso il giudiz io in oggetto, impegnandosi ‘ad abbandonare tutti i giudizi suindicati e concordan per la totale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’;
-che l’attuazione dell’accordo prevedeva il pagamento, da parte sua, in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla stipula, di un importo complessivo pari a € 14.228,21, ricevuto il quale il Comune di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto ‘più nulla a pretendere dal Ricorrente in relazione a tutti gli atti tributari oggetto del contenzioso sopra riepilogato e per tutte le annualità suindicate’;
di aver provveduto al suddetto versamento con bonifico eseguito in favore dell’ente locale lo stesso giorno della stipula della conciliazione (cfr. la relativa attestazione bancaria prodotta sub doc. 8);
che risultava, pertanto, cessata la materia del contendere o, comunque, sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del giudizio.
La contribuente ha, pertanto, rinunciato al ricorso, chiedendo pronunciarsi
l’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, prendendo atto dell’intervenuta conciliazione e della pattuizione nella stessa contenuta sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i giudizi pendenti.
La nota è stata firmata, oltre che dal difensore della ricorrente, del difensore della RAGIONE_SOCIALE per visto e adesione.
4. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Sebbene il visto del procuratore dell’altra parte, necessario al fine di pronunciare l’estinzione del giudizio per rinuncia, piuttosto che la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta mancanza d’interesse (cfr. Cass. n. 14782/2018), non costituisce, in genere, ragione per non far luogo a statuizione sulle spese, nel caso di specie, poiché l’atto di rinuncia riporta espressamente la volontà di rinunciare «con compensazione totale RAGIONE_SOCIALE spese», il visto senza riserva alcuna apposto dal difensore della RAGIONE_SOCIALE deve essere interpretato come accettazione della rinuncia, con l’effetto di cui al quarto comma dell’art. 391 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18368 del 2022).
L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.9.2024 .
Il Presidente
NOME COGNOME