Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
Oggetto: estinzione del giudizio di revocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13841/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME quale ex legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE cessata, e NOME COGNOME quale ex socio unico della ridetta società, ambedue rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME (PECEMAIL
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– controricorrente –
per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 35547/2023 depositata in data 20/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella notificatale per iva 2009 con la quale l’Ufficio disconosceva un credito d’imposta indicato in dichiarazione, presentata peraltro tardivamente; la CTP di Napoli rigettava il ricorso con sentenza n. 11125/17/2015;
appellava la società; la CTR della Campania con la sentenza n. 78763/47/16 accoglieva l’appello;
ricorreva a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo;
resistevano i contribuenti con controricorso;
con propria istanza del 29 maggio 2019 i contribuenti presentavano domanda di definizione agevolata della controversia ex. d. L. n. 119 del 2018; tale domanda era oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate ex art. 6 del menzionato d.L.;
in seguito, i contribuenti depositavano ulteriore memoria con la quale instavano per la cessazione della materia del contendere, avendo definito la controversia ex L. n. 197 del 2022;
con ordinanza n. 35547/2023 depositata in data 20 dicembre 2023 questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio;
ancora successivamente l’Agenzia delle Entrate chiedeva con istanza del 19 giugno 2024 la revocazione della ridetta ordinanza fondata sull’emissione di diniego di definizione della controversia; da tale istanza di revocazione era originato il presente giudizio n. r.g. 13841/2024;
nelle more del giudizio, a seguito di presentazione da parte dei contribuenti di istanza di riesame del provvedimento di diniego, era annullato da parte dell’Ufficio in data 8 luglio 2024 il diniego di definizione di cui si è detto e conseguentemente regolarizzata la domanda di definizione;
a seguito di quanto sopra, l’Amministrazione Finanziaria con istanza del 18 luglio 2024 chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere;
Considerato che:
alla luce della documentazione in atti va accolta l’istanza dell’Agenzia delle Entrate, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio di revocazione;
le spese di lite sono compensate;
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.