Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19676/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE – SERVIZIO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MACCARRONE ALFIO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA RAGIONE_SOCIALE II GRADO SICILIA n. 2354/2024 depositata il 25/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
L’o ggetto del giudizio è rappresentato da una cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato ai sensi dell’ art. 36-bis DPR 600/73 – della dichiarazione presentata dal sig. COGNOME COGNOME per il 2007, con cui era stato disconosciuto un credito di imposta ivi indicato come asseritamente derivante da annualità precedenti e in realtà insussistente.
Il contribuente impugnava l’avviso , deducendone l’illegittimità per asseriti vizi procedimentali.
La CTP di Catania, con la sentenza n. 63/6/13, accoglieva il ricorso.
Proposta impugnazione da parte dell’amministrazione, l’appello è stato ritenuto inammissibile per tardività da parte della Commissione regionale.
A seguito della decisione di cassazione con rinvio adottata con l’ordinanza n. 8401/2021 da questa Corte, il giudizio è stato riassunto ed è stato nuovamente deciso dalla Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia la quale, all’esito dell’udienza del 26/01/2023, ha reso la sentenza n. 2354/2024 dep. in data 25.3.2024, oggetto di impugnazione in questa sede.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla scorta di quattro motivi.
Il contribuente non si è costituito.
Nelle more del giudizio, l’Ufficio ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, in quanto in data 27.9.2024 la Direzione Provinciale di Catania ha a propria volta comunicato che parte contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 L. n. 197/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. Per l’effetto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/92.
E’ stata quindi fissata l’udienza camerale del 4 febbraio 2025.
CONSIDERATO CHE
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame del motivo di ricorso.
La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. Ed infatti, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016).
Allegata all’istanza vi è, comunque, comunicazione della Direzione Provinciale di regolarità della domanda di condono presentata dal contribuente ex art. 1 della L. 197/2022 e conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, peraltro, non essendosi ritualmente costituita in giudizio la contribuente, che va pertanto ritenuta come mera intimata, non vi è spazio per una pronuncia in tema di spese.
In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.