Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Costa Caro
L’estinzione del giudizio è un esito processuale che, sebbene non decida nel merito una controversia, ne sancisce la fine. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia e il mancato rispetto dei termini procedurali possano portare a questa conclusione, con conseguenze significative per la parte ricorrente. Il caso analizzato dimostra l’importanza cruciale di una gestione attenta e tempestiva del contenzioso, specialmente nelle fasi di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello Tributario Finito in Sordina
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Giunto il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questo strumento processuale mira a velocizzare la risoluzione delle controversie la cui soluzione appare di pronta definizione.
La proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo. A partire da quel momento, scattava un termine perentorio di quaranta giorni entro il quale la parte ricorrente avrebbe dovuto manifestare la propria volontà di proseguire, chiedendo una decisione formale sul ricorso. Tuttavia, questo termine è trascorso invano, senza alcuna iniziativa da parte del contribuente.
La Proposta di Definizione e l’Effetto dell’Inerzia
L’articolo 380-bis c.p.c. stabilisce un meccanismo che potremmo definire di “silenzio-rinuncia”. Se la parte che ha promosso il giudizio di Cassazione, una volta ricevuta la proposta di definizione agevolata, non deposita un’istanza di decisione entro il termine stabilito, la legge presume che abbia rinunciato al ricorso stesso. Questo automatismo è finalizzato a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, evitando la discussione di ricorsi che la stessa parte ricorrente, di fatto, non ha più interesse a coltivare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel suo decreto, ha agito come un mero esecutore della volontà legislativa. Constatato il decorso dei quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la trattazione del caso, i giudici non hanno potuto fare altro che applicare la norma.
La decisione si fonda su due pilastri normativi:
1. L’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: Questa disposizione stabilisce che, in caso di mancata richiesta di decisione entro il termine, il ricorso si intende rinunciato.
2. L’art. 391, cod. proc. civ.: Questa norma disciplina le conseguenze della rinuncia, prevedendo appunto la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Di conseguenza, il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte è stato lineare: la mancata azione del ricorrente è stata equiparata a una rinuncia espressa, e tale rinuncia ha comportato, per legge, l’estinzione dell’intero procedimento. Inoltre, in applicazione del principio della soccombenza processuale, la Corte ha provveduto a regolare le spese legali, ponendole a carico della parte ricorrente il cui comportamento omissivo ha causato la chiusura del giudizio.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dal Decreto
Questo decreto, pur nella sua brevità, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia come nel diritto processuale la forma e i tempi siano sostanza. Ignorare un termine perentorio, anche senza una volontà esplicita di abbandonare la causa, può portare a conseguenze definitive e irreversibili come l’estinzione del giudizio. In secondo luogo, dimostra che la chiusura di un processo per motivi procedurali non esime la parte “soccombente” dal pagamento delle spese legali. Il contribuente, in questo caso, non solo non ha ottenuto una decisione nel merito della sua pretesa, ma è stato anche condannato a rimborsare le spese di giudizio alla controparte. Questa decisione ribadisce l’importanza di un’assistenza legale diligente e proattiva in ogni fase del contenzioso, specialmente dinanzi alla Corte di Cassazione, dove le regole procedurali sono particolarmente stringenti.
Cosa significa estinzione del giudizio nel contesto di questo decreto?
Significa che il processo davanti alla Corte di Cassazione è stato chiuso definitivamente prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. La causa non è stata decisa a favore di nessuna delle parti, ma semplicemente terminata per ragioni procedurali.
Perché il ricorso è stato considerato rinunciato anche se il ricorrente non ha presentato una dichiarazione formale di rinuncia?
Perché la legge (art. 380-bis c.p.c.) stabilisce una presunzione legale di rinuncia. Se il ricorrente, dopo aver ricevuto una proposta di definizione, non chiede attivamente che il suo ricorso venga deciso entro 40 giorni, il suo silenzio viene legalmente interpretato come un abbandono del ricorso stesso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’estinzione del giudizio?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte (l’Agenzia delle Entrate – Riscossione). L’importo liquidato dalla Corte è stato di 1.200,00 Euro per compensi, oltre alle altre spese prenotate a debito.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16962 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16962 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 22773/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in AGRIGENTO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in AGRIGENTO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n.5138/2022 depositata il 06/06/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/06/2025