Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di un Decreto
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, offre un chiaro esempio di come questo istituto processuale funzioni nella pratica, in particolare quando la parte che ha promosso il giudizio decide di fare un passo indietro.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da una società per azioni avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Il ricorso era diretto contro un’altra società e un Comune, quest’ultimo rimasto inerte nel processo (tecnicamente, ‘intimato’). Il caso si trovava quindi al vaglio della Corte di Cassazione per il cosiddetto giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto da parte del giudice precedente.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Il punto di svolta del procedimento non è stato una complessa disamina giuridica, ma un atto processuale delle parti. La società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, manifestando formalmente la volontà di non proseguire oltre con la causa. A fronte di questa iniziativa, la società controricorrente ha formalmente aderito alla rinuncia.
Preso atto di ciò, la Suprema Corte, con un decreto presidenziale, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre disposto che il decreto venisse comunicato ai difensori, i quali hanno dieci giorni di tempo per richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dalla procedura.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono concise e prettamente procedurali. La decisione si fonda sull’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione. La norma prevede che la parte che ha proposto il ricorso possa rinunciarvi. Affinché la rinuncia produca l’effetto di estinguere il processo, è necessario che sia accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ad esempio per ottenere una pronuncia favorevole sulle spese legali.
In questo caso, l’adesione della parte controricorrente alla rinuncia ha reso il percorso per l’estinzione lineare. Proprio a causa di tale adesione, la Corte ha specificato che non era necessario provvedere sulle spese di lite. L’accordo tra le parti sulla chiusura del contenzioso ha infatti eliminato la necessità per il giudice di stabilire chi dovesse farsi carico dei costi del processo, semplificando ulteriormente la conclusione della vicenda.
Conclusioni
Questo decreto illustra un’importante dinamica processuale: non tutte le cause si concludono con una sentenza che stabilisce un vincitore e un vinto. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è uno strumento che consente alle parti di porre fine a una controversia in modo consensuale, anche in un grado avanzato come quello di legittimità. Tale esito rappresenta una soluzione efficiente che permette di risparmiare tempo e risorse, sia per i contendenti che per l’amministrazione della giustizia. La decisione sottolinea come la volontà concorde delle parti possa determinare le sorti del processo, prevalendo sulla necessità di una pronuncia giurisdizionale sul merito della questione.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’?
Significa che il processo si chiude definitivamente senza che il giudice decida chi ha torto o ragione nel merito della questione. In questo caso, è avvenuto perché la parte che ha iniziato l’impugnazione ha deciso di ritirarla.
Perché la rinuncia al ricorso ha causato l’estinzione?
Perché la rinuncia è stata formalmente presentata dalla parte ricorrente e, cosa cruciale, è stata accettata dalla parte controricorrente. Questo accordo tra le parti è la condizione prevista dalla legge (art. 391 c.p.c.) per dichiarare il processo estinto.
Perché la Corte non ha condannato nessuno a pagare le spese legali?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia. Tale adesione implica un accordo tra le parti anche su questo aspetto, evitando la necessità di una decisione del giudice su chi debba sostenere i costi del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17927 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17927 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 02/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 6173/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
NOME COGNOME
-controricorrente-
e
COMUNE DI SORGA’, in persona del Sindaco pro tempore ;
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, n. 965/02/2022, depositata il 18 agosto 2022.
Visto l’atto depositato il 30 maggio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 23/06/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME