Estinzione del Giudizio: La Cassazione chiarisce la Procedura
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito della questione. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa procedura in ambito tributario, delineando le conseguenze, in particolare per quanto riguarda le spese legali. Vediamo nel dettaglio i fatti e la decisione della Suprema Corte.
Il Contesto del Ricorso e la Successiva Richiesta
Il caso nasce da un ricorso presentato da un ente fiscale contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. La controversia vedeva contrapposto l’ente a una società a responsabilità limitata. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, lo stesso ente ricorrente ha depositato un atto con cui chiedeva formalmente l’estinzione del giudizio, manifestando di fatto la volontà di non proseguire con l’azione legale davanti alla Corte di Cassazione.
La Procedura di Estinzione del Giudizio in Cassazione
Di fronte alla richiesta della parte ricorrente, la Suprema Corte ha agito in conformità con le norme procedurali. La Corte ha preso atto della volontà espressa nell’istanza depositata e ha valutato i presupposti per dichiarare la fine del processo. La decisione è stata formalizzata tramite un decreto, lo strumento processuale previsto per questi casi.
La Decisione della Corte e le Spese Processuali
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta e dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Un aspetto di particolare interesse pratico riguarda la gestione delle spese processuali. Nel decreto, i giudici hanno specificato che “non v’è luogo a provvedere sulle spese”. Questo significa che, data la natura della conclusione del processo, non è stata emessa una condanna al pagamento delle spese legali a carico di nessuna delle due parti.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è estremamente sintetica e si fonda su due elementi principali. In primo luogo, la constatazione dell’atto depositato dalla parte ricorrente, con cui si è chiesta l’estinzione. In secondo luogo, l’applicazione diretta delle norme del codice di procedura civile, in particolare l’art. 391, che disciplina i casi di estinzione del processo in Cassazione. La decisione di non pronunciarsi sulle spese deriva dalla circostanza che l’estinzione è avvenuta su iniziativa della parte che aveva promosso il giudizio, senza che si sia arrivati a una decisione sul merito del ricorso.
Le Conclusioni
Il decreto in esame conferma un principio fondamentale del diritto processuale: la parte che promuove un’azione ha anche la facoltà di rinunciarvi. In tal caso, il processo si estingue senza una pronuncia sul diritto controverso. La scelta di non provvedere sulle spese semplifica ulteriormente la chiusura della lite, evitando ulteriori contenziosi sulla ripartizione dei costi legali. Infine, la Corte garantisce un’ultima tutela, disponendo che le parti, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, possano comunque chiedere la fissazione di un’udienza, lasciando una finestra aperta a eventuali ripensamenti o contestazioni sulla procedura di estinzione stessa.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso chiede l’estinzione del giudizio?
La Corte, dopo aver ricevuto e verificato la richiesta formale, dichiara estinto il processo, ponendo fine alla controversia senza una decisione sul merito.
In caso di estinzione del giudizio su richiesta della parte ricorrente, come vengono regolate le spese legali?
Basandosi sul decreto analizzato, la Corte può decidere che non vi sia luogo a provvedere sulle spese, il che significa che nessuna delle parti viene condannata a rimborsare i costi legali all’altra.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ulteriori possibilità di azione?
Sì, il decreto prevede che, una volta ricevuta la comunicazione, le parti abbiano un termine di dieci giorni per chiedere la fissazione di un’udienza, qualora intendessero contestare la procedura di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19872 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19872 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 3173/2020
proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7062/16/2018, depositata il 12 ottobre 2018.
Visto l’atto depositato il 23 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio ; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 15/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME