Estinzione del giudizio: le conseguenze del silenzio in Cassazione
Nel processo civile e tributario, i tempi e le modalità di risposta sono fondamentali. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente le gravi conseguenze dell’inerzia di una parte, portando alla cosiddetta estinzione del giudizio. Questo concetto, cruciale per chiunque affronti un contenzioso, indica la chiusura anticipata del processo senza una decisione nel merito. Analizziamo insieme il caso per capire come la mancata azione possa equivalere a una rinuncia.
I fatti del caso: un contenzioso tributario
Una società commerciale si trovava in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dopo una decisione sfavorevole emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, la società ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, portando la questione di fronte alla Suprema Corte. Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, la Corte ha formulato una proposta per la definizione del caso, come previsto dall’articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile, comunicandola a entrambe le parti.
La decisione e l’estinzione del giudizio per inerzia
Il punto di svolta del processo è stato il comportamento della società ricorrente dopo aver ricevuto la proposta. La legge concede un termine di quaranta giorni per chiedere una decisione sul ricorso, manifestando così il disaccordo con la proposta della Corte. Nel caso specifico, questo termine è trascorso senza che la società presentasse alcuna istanza. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha applicato la normativa e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La società è stata inoltre condannata a rimborsare le spese processuali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in euro 743,00 oltre oneri.
Il ruolo dell’Art. 380-bis c.p.c.
La norma chiave in questa vicenda è l’art. 380-bis c.p.c. Questa disposizione mira a snellire il lavoro della Cassazione, introducendo una sorta di “silenzio-assenso” al contrario. Se la parte che ha impugnato la sentenza non si oppone attivamente alla proposta di definizione, la legge presume che abbia rinunciato al ricorso. Questa presunzione di rinuncia porta direttamente all’applicazione dell’art. 391 c.p.c., che regola l’estinzione del processo.
Le motivazioni giuridiche della Suprema Corte
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una stretta applicazione delle norme procedurali. La Corte ha semplicemente constatato il verificarsi di due condizioni oggettive:
1. La formulazione e comunicazione di una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
2. Il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione senza che la parte ricorrente abbia chiesto una decisione sul ricorso.
Sulla base di questi presupposti, la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse intendersi come rinunciato. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, come imposto dall’art. 391 c.p.c. La condanna alle spese è una conseguenza diretta del principio della soccombenza, applicato anche in caso di estinzione per rinuncia.
Conclusioni: cosa significa questa estinzione del giudizio
La decisione offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali. L’inerzia non è mai una strategia processuale valida, specialmente quando la legge le attribuisce un significato preciso, come in questo caso la rinuncia. In secondo luogo, il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. rappresenta un potente strumento deflattivo del contenzioso, che però richiede la massima attenzione da parte dei difensori. Ignorare o sottovalutare una proposta di definizione può portare alla chiusura irrevocabile del processo e a un’ulteriore condanna economica, vanificando gli sforzi e i costi sostenuti fino a quel momento.
Cosa accade se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio della Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza entrare nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
Nel caso esaminato, la Corte ha condannato la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte (la parte resistente).
Quali sono le norme di riferimento per l’estinzione in questa fattispecie?
Le norme chiave sono l’articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio, e l’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina le modalità con cui il giudice dichiara l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18770 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18770 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3859/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA CORSO COGNOME, 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-resistente-
Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n.4671/2024 depositata il 17/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 743,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/07/2025.