Estinzione del giudizio: quando il silenzio in Cassazione costa caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito le conseguenze dell’inattività processuale del ricorrente, in particolare nel contesto del procedimento semplificato previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Un decreto ha chiarito che il mancato riscontro alla proposta di definizione del giudizio entro i termini equivale a una rinuncia, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un’amministrazione pubblica, specificamente l’ufficio provinciale di un’agenzia fiscale, contro una sentenza emessa da una Commissione Tributaria Regionale. La controversia era giunta dinanzi alla Corte di Cassazione per la decisione finale. Durante l’iter processuale, conformemente a quanto previsto dalla procedura, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e tale proposta è stata debitamente comunicata a tutte le parti coinvolte.
La proposta di definizione e le conseguenze dell’estinzione del giudizio
L’articolo 380-bis c.p.c. prevede un meccanismo per accelerare la definizione dei ricorsi in Cassazione. Il giudice relatore, dopo aver esaminato il caso, può formulare una proposta di accoglimento o rigetto. Le parti, ricevuta la comunicazione, hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che la Corte si riunisca in udienza per discutere il ricorso. Nel caso di specie, la parte ricorrente, ovvero l’amministrazione pubblica, ha lasciato decorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. La legge interpreta tale silenzio come una forma di acquiescenza e, di fatto, come una rinuncia al ricorso stesso.
La decisione della Corte di Cassazione
Di fronte all’inerzia del ricorrente, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa. Poiché era trascorso il termine di quaranta giorni senza che fosse stata richiesta la decisione del ricorso, i giudici hanno ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato. Di conseguenza, hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile. La Corte non si è limitata a chiudere il processo, ma ha anche provveduto alla regolamentazione delle spese processuali, condannando la parte ricorrente a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte controricorrente per difendersi nel giudizio di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione del decreto è chiara e si fonda su un’interpretazione letterale delle norme procedurali. La Corte ha ritenuto che il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. sia finalizzato a deflazionare il contenzioso, offrendo alle parti una via rapida per la definizione della lite. L’onere di manifestare il proprio dissenso rispetto alla proposta e di insistere per una decisione collegiale ricade sulla parte che ha interesse a proseguire il giudizio. Il silenzio protratto oltre i quaranta giorni non è neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia implicita. Di conseguenza, l’estinzione del giudizio è l’esito automatico previsto dalla legge. Ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., la parte che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. In questo caso, non essendovi accordo, la Corte ha liquidato le spese come da dispositivo.
Le conclusioni
Questo provvedimento sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei termini e degli adempimenti procedurali nel giudizio di Cassazione. Dimostra come un’omissione, quale la mancata richiesta di decisione dopo una proposta ex art. 380-bis c.p.c., possa avere effetti drastici e definitivi. Per le parti, in particolare per le amministrazioni pubbliche, emerge la necessità di una gestione attenta e tempestiva dei contenziosi, poiché l’inerzia non solo preclude la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito, ma comporta anche l’onere economico della condanna alle spese legali della controparte.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
In caso di estinzione del giudizio per la mancata richiesta di decisione, la parte ricorrente (che ha rinunciato implicitamente al ricorso) viene condannata a pagare le spese processuali in favore della parte controricorrente.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
Il fondamento normativo si trova nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio, e nell’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina le conseguenze della rinuncia, inclusa la pronuncia sull’estinzione e sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19376 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19376 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6779/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3893/2021 depositata il 11/08/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025