Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se Non Rispondi
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e, nel contesto della Corte di Cassazione, può derivare da precise scelte procedurali o, come nel caso in esame, da un’inerzia della parte ricorrente. Un recente decreto della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come il mancato rispetto di un termine perentorio possa determinare la fine anticipata del contenzioso, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le dinamiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro una Decisione Tributaria
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. La controparte nel giudizio era l’Amministrazione Finanziaria. La causa seguiva il suo normale corso fino a un momento procedurale cruciale disciplinato dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e la Silenziosa Inerzia
In conformità con la procedura, il giudice relatore aveva formulato una proposta di definizione del giudizio, una sorta di valutazione preliminare sull’esito del ricorso, comunicandola a entrambe le parti. La legge prevede che, a seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente abbia un termine specifico – quaranta giorni – per manifestare la propria volontà di proseguire, chiedendo che la Corte si pronunci sul ricorso.
Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la società ricorrente presentasse alcuna istanza. Questo silenzio è stato l’elemento determinante per la decisione finale.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso dei quaranta giorni senza alcuna comunicazione da parte della società ricorrente, ha applicato rigorosamente la normativa. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione, ponendo fine al procedimento. Di conseguenza, ha condannato la stessa società ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione Finanziaria, liquidate in Euro 1.210,00 oltre oneri.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda su un’interpretazione chiara e diretta delle norme procedurali. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce una presunzione di rinuncia al ricorso qualora la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, non chieda espressamente una decisione entro il termine perentorio di quaranta giorni. Questa inattività viene interpretata dal legislatore come una mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
A sua volta, l’articolo 391 del codice di procedura civile collega direttamente questa presunzione di rinuncia all’obbligo per la Corte di dichiarare l’estinzione del processo. La decisione, pertanto, non è discrezionale ma costituisce un atto dovuto. La condanna alle spese segue il principio della soccombenza virtuale: la parte che, con la sua inerzia, ha causato la chiusura anticipata del processo è tenuta a rimborsare le spese legali alla controparte.
Le Conclusioni
Questo decreto sottolinea un principio fondamentale nel contenzioso di legittimità: la vigilanza e il rispetto dei termini processuali sono cruciali. La procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. mira a snellire il carico di lavoro della Cassazione, ma impone alle parti un onere di attenzione. Il silenzio non è mai neutro; in questo contesto, equivale a una rinuncia. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: ogni comunicazione proveniente dalla Corte deve essere gestita con la massima priorità per evitare conseguenze irreversibili come l’estinzione del giudizio e la condanna alle spese, che rendono vana l’intera azione legale intrapresa.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta?
Il termine è di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio alla parte ricorrente.
In caso di estinzione del giudizio per questo motivo, chi paga le spese processuali?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali in favore della parte controricorrente, come stabilito nel decreto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20652 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20652 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11103/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, pec EMAIL che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna n.1299/2021 depositata il 03/11/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025