Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Costa Caro
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, chiarendo le gravi conseguenze dell’inattività di una parte nel giudizio di legittimità. Il caso in esame ha portato a una pronuncia di estinzione del giudizio, non perché il ricorso fosse infondato, ma semplicemente perché la parte ricorrente non ha manifestato interesse a proseguire dopo aver ricevuto una proposta di definizione agevolata.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro una Decisione Tributaria
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario. Un’amministrazione finanziaria dello Stato aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Liguria, che era favorevole a una nota società operante nel settore sportivo. L’amministrazione, ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, aveva presentato ricorso per ottenerne la cassazione.
La Proposta del Relatore e le Conseguenze dell’Inerzia
Una volta incardinato il giudizio in Cassazione, è stata attivata la procedura prevista dall’articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile. Il giudice relatore, incaricato di esaminare il caso, ha formulato una proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicandola a entrambe le parti. A questo punto, la legge concede alle parti un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere, con un’apposita istanza, che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
In questo specifico caso, l’amministrazione ricorrente ha lasciato decorrere inutilmente il termine senza presentare alcuna richiesta di decisione. Questo silenzio procedurale si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La Normativa sull’estinzione del giudizio in Cassazione
L’articolo 380-bis del c.p.c. stabilisce una presunzione legale: se nessuna delle parti chiede la trattazione del ricorso dopo la comunicazione della proposta del relatore, il ricorso si intende rinunciato. Questa norma è finalizzata a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, favorendo la chiusura rapida dei procedimenti il cui esito appare prevedibile. La rinuncia presunta comporta, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., l’obbligo per la Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un mero notaio di un effetto giuridico già prodottosi per legge. I giudici hanno constatato il trascorrere del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente avesse depositato un’istanza di decisione.
Di conseguenza, applicando direttamente il disposto dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., hanno ritenuto il ricorso rinunciato. A cascata, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., hanno formalmente dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. Coerentemente con tale esito, la Corte ha provveduto anche a regolare le spese processuali, condannando l’amministrazione ricorrente, in quanto parte soccombente dal punto di vista procedurale, a rimborsare alla società controricorrente le spese legali sostenute per il giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.205,00 oltre accessori.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione per tutti gli operatori del diritto: la gestione delle scadenze processuali è un’attività cruciale che non ammette distrazioni. Il silenzio o l’inerzia possono avere conseguenze definitive e precludere la possibilità di ottenere una pronuncia sul merito delle proprie ragioni. In particolare, nel giudizio di Cassazione, la procedura ex art. 380-bis c.p.c. impone alle parti una presa di posizione attiva. Ignorare la proposta del relatore non è una strategia neutra, ma una scelta che la legge interpreta come una volontà di abbandonare il ricorso, con tutte le conseguenze del caso, inclusa la condanna alle spese. Questo meccanismo, sebbene severo, è essenziale per garantire l’efficienza della giustizia e la ragionevole durata dei processi.
Cosa succede se una parte non chiede la decisione sul ricorso dopo aver ricevuto la proposta del relatore in Cassazione?
In base all’art. 380-bis c.p.c., se nessuna parte presenta un’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
In caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, chi paga le spese legali?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione, ovvero il ricorrente, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di Cassazione, come previsto dall’art. 391, secondo comma, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di Cassazione significa che la Corte ha dato ragione a una delle parti nel merito?
No, l’estinzione è una pronuncia puramente processuale. Non entra nel merito della questione, ma si limita a chiudere il procedimento. L’effetto pratico è che la sentenza impugnata, che in questo caso era favorevole al contribuente, diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18756 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18756 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3475/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in GENOVA, INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LIGURIA n.649/2024 depositata il 16/09/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 04/07/2025.