Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
Oggetto: Tributi – accise – GPL uso domestico- Art. 8, co. 36, I.n. 67 del 1988 – utilizzo per autotrazione- Giudizio di rinvio- rinuncia al ricorso -estinzione del giudizio
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27747 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
NOME COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso, nonché di procura rilasciata su foglio separato per la rinuncia, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO (indirizzi PEC dei difensori: EMAIL;EMAIL
ail.it) e NOME COGNOME, in qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all’atto di rinuncia, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso i suddetti indirizzi PEC dei difensori;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
— controricorrente — per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, n. 2690/07/2021, depositata in data 26 marzo 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.La Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 318/39/2012 rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 569/09 della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, nella qualità di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, per l’annullamento dell’avviso di pagamento relativo al recupero della differenza dovuta sull’accisa per l’accertata destinazione ad uso diverso (autotrazione) di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico. In particolare, l’avviso di pagamento era stato emesso all’esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza presso l’opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico del COGNOME, in concorso con
altri imputati, per evasione dell’accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p.
2.Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 30762/2019, accoglieva i primi quattro motivi (assorbito il quinto) con rinvio alla CTR della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
3.In particolare, la Corte accoglieva il ricorso ravvisando sia la violazione di legge (motivi primo e secondo) che il vizio motivazionale (motivi terzo e quarto) della sentenza impugnata atteso che, da un lato, la CTR, basandosi sul mero dato letterale d ell’art. 8, comma 36, della legge n. 67 del 1988, si era limitata ad asserire – apoditticamente e senza dare conto di avere considerato le risultanze probatorie che alcuna prova era stata offerta dall’RAGIONE_SOCIALE circa la vendita di gas da parte di RAGIONE_SOCIALE ad altre società ad uso autotrazione e non ad uso domestico, e dall’altro, aveva valorizzato quale unico elemento istruttorio la sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della società (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di GPL e per plurimi reati fine di contrabbando del medesimo gas in quanto emessa in assenza di dibattimento) per negarne ogni valore probatorio in quanto emessa in assenza di dibattimento così fornendo anche una motivazione inadeguata in relazione al complesso di elementi di prova forniti dall’Amministrazione unitamente alla sentenza ex art. 444 c.p.p.
4.Riassunto il giudizio a cura di NOME COGNOME, nella qualità, la CTR della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.In punto di diritto, il giudice di appello in sede di rinvio ha affermato che: 1) non sussisteva l’eccepito giudicato interno sulla statuizione della CTP secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe provato la ‘medesimezza dei fatti’ posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale, avendo la stessa contribuente affermato nel controricorso che la sentenza di primo grado aveva accolto il
ricorso ritenendo sussistere sia il difetto di motivazione che l’inefficacia e inidoneità ai fini istruttori della sentenza ex art. 444 c.p.c. con la conseguente ricaduta sull’accertamento; inoltre la stessa contribuente non risultava avere mai contestato né in primo né in secondo grado l’asserita diversità dei fatti posti a base dell’accertamento amministrativo e della sentenza ex art. 444 c.p.c. limitandosi a contestare la utilizzabilità di tale sentenza nel giudizio tributario; peraltro, la Corte di cassazione (nella sentenza n. 30762/2019) aveva evidenziato che la medesimezza dei fatti era stata chiaramente presupposta dalla CTR; 2) alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 30762/2019, la sentenza emessa nei confronti di COGNOME ai sensi d ell’art. 444 c.p.p., quale pronuncia di condanna, era pienamente utilizzabile come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento; 3) era erronea l’interpretazione dell’art. 8, comma 36 della legge n. 67/88 effettuata dal giudic e di primo grado secondo cui trattandosi di bombole di gas liquido da 10 a 15 kg sarebbe implicita la destinazione ad uso domestico e graverebbe sull’Ufficio la prova della diversa destinazione, atteso che tale interpretazione avrebbe portato ad esonerare l’impresa da ogni responsabilità per l’uso illegittimo del prodotto qualora si fosse resa partecipa della frode; 4) dai p.v.c., dal decreto di sequestro e dall’informativa della Guardia di finanza depositati dall’RAGIONE_SOCIALE in giudizio risultava chiaramente l’accertamento RAGIONE_SOCIALE condotte illecite poste in essere dall’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e dagli altri soggetti realizzate tramite la distrazione di GLP ad uso domestico (ad accisa agevolata), immesso in consumo come GPL ad uso autotrazione (ad accisa maggiorata); 5) ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 546/92, era inammissibile l’eccezione sollevata dalla contribuente/appellata circa l’assunta illegittimità dell’avviso impugnato per difetto di contraddittorio, non potendo nel giudizio di rinvio essere formulate richieste diverse da quelle prese nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
Avverso la suddetta sentenza, NOME COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
7.Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 4.6.2024 NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione, e NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME in proprio in quanto lo stesso non è stato parte nei gradi di merito, avendo proposto, come si evince anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 30763/2019, il ricorso di primo grado esclusivamente nella qualità di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE).
2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione e riunione dei giudizi e, in subordine, in caso di rigetto implicito, la violazione dell’art. 295 c.p.c. In particolare, la contribuente, con istanza depositata il 10 febbraio 2021, aveva richiesto la trattazione congiunta ad altri procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale (di cui sei attivati da RAGIONE_SOCIALE in riassunzione e altri sei attivati dal sig. COGNOME in riassunzione a seguito di sentenze della Corte di cassazione) attinenti alla medesima vicenda nonché contemporaneamente anche la sospensione del giudizio di rinvio pendendo giudizio per revocazione avverso la sentenza (n. 30762/2019) della Corte di cassazione sia per evitare il rischio di giudicati contrastanti sia in virtù del principio del giusto processo. Nell’ipotesi in cui si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di sospensione e riunione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. in quanto la parziale coincidenza della materia del contendere tra il giudizio revocatorio e quello di rinvio avrebbe
dovuto indurre la Commissione a disporre la sospensione del secondo, in considerazione dei principi di economia processuale e di coerenza del sistema.
3.Con il secondo motivo si denuncia in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/92 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE violazioni di diritto dell’Uni one europea e, in subordine, violazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, 19 del d.lgs. n. 504/1995 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenut o l’inammissibilità ex art. 63 cit. dell’eccezione di violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale per non essere stato concesso dall’Amministrazione un termine per esercitarlo, sebbene sin dal ricorso introduttivo, fosse stata denunciata la violazione del contraddittorio preventivo (per non essere stato avviato un apposito procedimento in contraddittorio con la formale contestazione al ricorrente medesimo degli eventuali addebiti), eccezione poi debitamente reiterata nell’atto di riassunzio ne; in ogni caso, la CTR, in sede di rinvio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta contenuta nell’atto di riassunzione -di rilevabilità d’ufficio della violazione della normativa europea che impone il contraddittorio preventivo; infine, nell’ip otesi si ritenesse che la CTR abbia implicitamente rigettato la richiesta di rilevabilità d’ufficio di tale eccezione, si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE circa l’obbligo dell’Amministrazione di convocazione del contribuente prima di emettere un avviso di accertamento in materia di tributi armonizzati.
4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., 8, comma 36, della legge n. 67/1988, 445, comma 1bis c.p.p., 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere la CTR – erroneamente interpretando il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 30762/2019 – ritenuto superata la presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso
l’uso domestico facendo riferimento alla sentenza penale di patteggiamento, quale ‘sentenza di condanna’ avente effetti probatori pieni nell’ambito del giudizio tributario, ancorché quest’ultima potesse assumere valore indiziario soltanto nel contesto di altri elementi acquisiti, con ciò invertendo indebitamente l’onere della prova, e nonostante il divieto di cui all’art. 445 c.p.p. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata nel ricorso in riassunzione di mancata prova della corrispondenza del petitum penale con quello tributario sotto il profilo della quantificazione del debito di imposta. Infine, il ricorrente denuncia la motivazione apparente per avere la CTR ritenuto giustificato il superamento della presunzione legale di destinazione ad uso domestico del GPL prodotto da RAGIONE_SOCIALE facendo un generico riferimento ad atti depositati in giudizio (p.v.c., decreto di sequestro e informativa della GdF) senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione.
5 . Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c. nonché degli art. 112 c.p.c. e 36 D.lgs. 546/1992 per l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni con cui si era evidenziato che: 1) l’adesione al patteggiamento era stata determinata dalle ragione giustificativa di un calcolo utilitaristico per il quale il danno della ‘semi -condanna’ sarebbe stato inferiore a quello derivante dal protrarsi del sequestro dell’azienda e dalla prospettiva della confisca della stessa (pag. 10 ricorso in riassunzione, allegato al ricorso); 2) mancava la quantificazione del debito fiscale imputato alla società e comunque la prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario (pag.11 del ricorso in riassunzione allegato al ricorso).
In data 4 giugno 2024, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
6 .1. Nell’atto di rinuncia – premesso che: 1) in data 7 maggio 2024, NOME COGNOME era stato nominato liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; 2) a
partire dal 24 maggio 2024, la RAGIONE_SOCIALE risultava cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, come da visura allegata, in seguito a dichiarazione di cessazione di attività del 15 maggio 2024 – COGNOME in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (poi sRAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE.) e NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’ art. 390 c.p.c. con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
6.2. L a rinuncia al ricorso risulta regolarmente comunicata all’Avvocatura generale dello Stato per l’RAGIONE_SOCIALE, via pec, come riscontrato dalla ricevuta di avvenuta consegna del 5.6.2024 in atti.
6.3 . Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429; Sez. 5, n. 2623 del 2024).
La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
NOME COGNOME