Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3630 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17755/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
PENNA NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1754/2017, depositata il 7 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso in opposizione avanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, notificato in data 22 dicembre 2015 alla Equitalia Nord S.p.A., NOME COGNOME impugnava l’ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA sollevando una serie di vizi formali relativi all ‘ intimazione di pagamento stessa e alle sottese cartelle di pagamento. Tale intimazione di pagamento, de ll’ importo complessivo di euro 74.058,50, era stata emessa dall’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle aventi per oggetto crediti di natura diversa. La ricorrente dichiarava di limitare l’opposizione unicamente alle cartelle n, NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA aventi per oggetto crediti di natura tributaria, eccependo la loro mancata notifica.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva con memoria di costituzione. Con atto di intervento volontario interveniva nel giudizio l’Agenzia d elle entrate, Direzione Provinciale di Torino, evidenziando la legittimità del proprio operato nella fase di iscrizione a ruolo.
La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 1123/16 depositata in data 29 giugno 2016, respingeva il ricorso ponendo a carico della ricorrente le spese di lite.
-Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva gravame avanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.
Resisteva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 1754/17, depositata il 7 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale riforma
della sentenza, dichiarava prescritto il credito relativamente agli interessi e sanzioni negli avvisi impugnati per tutti gli anni ad eccezione della cartella dell’avviso relativo all’a nno di imposta 2011, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
-L’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrante nei rapporti dell’ente convenuto, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
NOME COGNOME si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In data 29 aprile 2019 NOME COGNOME in relazione, tra le altre, alle cartelle di pagamento numero NUMERO_CARTA oggetto dell’odierno giudizio , presentava dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ai sensi dell’art.1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (c.d. ‘saldo e stralcio’).
La dichiarazione della contribuente veniva accolta con provvedimento dell’Agenzia delle entrate -Riscossione n. NUMERO_CARTA che ammetteva la parte alla definizione del debito mediante pagamento di 5 rate, il cui residuo veniva pagato in data 30 novembre 2021.
NOME COGNOME in ragione dell’intervenuto perfezionamento della procedura di ‘saldo e stralcio’ e/o della cancellazione di diritto dei carichi portati nelle cartelle di pagamento numero NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Poiché la richiesta di estinzione del giudizio non riguarda tutte le cartelle, non essendo ricompresa la n. NUMERO_CARTA
pur oggetto del ricorso, appare necessario richiedere chiarimenti alle parti sull’oggetto della richiesta di estinzione e sulla cartella n. NUMERO_CARTA
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Dispone che le parti forniscano le richieste informazioni nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione