Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26183 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Definizione agevolata ex lege
n. 197/2022-
estinzione del giudizio
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 20399 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
NOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 63/01/2016, depositata in data 1° febbraio 2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, titolare di omonima ditta individuale, propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva accolto parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 680/01/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’ avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per il 2008, costi pubblicitari per l’ammontare di euro 28.600,00 indebitamente dedotti in quanto ritenuti non inerenti e Iva per euro 21.3131,47, indebitamente detratta in violazione del regime del prorata.
In punto di diritto, la CTR:1) ha ritenuto deducibile la spesa di sponsorizzazione di euro 5.000,00 di cui alla fattura del 18 ottobre 2008, in quanto congrua, parzialmente indeducibile quella di euro 15.000,00 di cui alla fattura datata 22 luglio 2008, stante la durata convenzionale di nove mesi e la riferibilità al 2008 soltanto dei primi cinque mesi, e indeducibile quella di euro 15.000,00 di cui alla fattura del 15 dicembre 2008 per una manifestazione di una sola giornata, manifestamente antieconomica rispetto ai parametri economici della ditta contribuente, in assenza di una concreta prova contraria; 2) ha confermato il rilievo dell’Ufficio sulla errata determinazione del pro -rata in quanto era di minore importo l’Iva da portare in detrazione.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE .
In data 1° luglio 2024, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al giudizio.
In data 6 agosto 2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia ‘ la violazione dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929 e RAGIONE_SOCIALE altre norme e principi che impongono la notifica del processo verbale di constatazione prima della notifica dell’atto impositivo ‘ per avere la CTR disatteso le eccezioni di rito condividendo le argomentazioni della CTP che, sul punto, aveva ritenuto sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di notifica del p.v.c. soltanto nei casi di accesso, ispezione e verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa. Diversamente, ad avviso della ricorrente,
tale disposizione, prevedendo l’obbligo dell’Amministrazione di constatare tutte le violazioni di leggi finanziarie attraverso la notifica del p.v.c., sancirebbe il diritto del contribuente ad una partecipazione attiva del procedimento istruttorio; in caso contrario, le attività istruttorie svolte in ufficio sarebbero inspiegabilmente sottratte al percorso procedimentale previsto in funzione dell’indefettibile contraddittorio preventivo (sancito nella sentenza SU. n. 19667/14; nella sentenza della Corte costituzionale n. 132/2015), con violazione degli artt. 3,24 e 97 Cost.; peraltro, anche l’operatività dell’art. 12, comma 7, dello Statuto non troverebbe fondamento nel potere di accesso- non potendosi distinguere a seconda dei locali in cui viene condotta l ‘attività di verifica – ma nel principio di collaborazione tra Amministrazione e contribuente.
2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dei principi e della normativa comunitaria e interna (artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; artt. 3, 24 e 97 Cost.), in materia di diritto al contraddittorio preventivo, per avere la CTR disatteso le eccezioni di rito condividendo le argomentazioni della CTP che, sul punto, aveva ritenuto infondata l’eccezione di difetto di contraddittorio preventivo per mancanza di richiesta da parte dell’Amministrazione di chiarimenti sulle operazioni di sponsorizzazione prima dell’emissione dell’avviso, atteso che, successivamente alla presentazione di istanza di accertamento con adesione si erano tenuti tre incontri tra l’Ufficio e la contribuente. Tali conclusioni della CTR, ad avvis o della ricorrente, contrasterebbero con il diritto dell’individuo rinveniente fondamento nelle norme comunitarie e costituzionali richiamate in rubrica – di essere ascoltato dall’Amministrazione prima dell’emissione nei suoi confronti di un provvedimento individuale lesivo (S.S. n. 18184 del 2013 che richiama, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia, C-349/07, del 18 dicembre 2008).
3 .Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la CTR fondato la decisione su fatti pacifici – dedotti negli atti difensivi dei gradi di merito e non contestati dall’Uf ficio- non avendo preso in considerazione:1) con riferimento al costo di sponsorizzazione di cui alla fattura del 22.7.2008, l’avvenuto pagamento integrale della stessa nel 2008, come da documentazione bancaria esibita in sede precontenziosa e non contest ata dall’RAGIONE_SOCIALE; 2) con riferimento al costo di sponsorizzazione di cui alla fattura del 15.12.2008, l’effettività della prestazione e della sua giustificazione causale come da documentazione fotografica presentata in sede precontenziosa, ammessa dall’Age nzia.
4 .Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. per avere la CTR confermato l’operato dell’Ufficio con riferimento all’indetraibilità dell’Iva per errata determinazione del pro rata sebbene, in base a quanto chiarito dalla
stessa RAGIONE_SOCIALE con circolare n. 87 del 1997, il meccanismo del pro rata trovasse applicazione soltanto nel caso in cui la gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse e dei giochi implichi l’acquisizione e l’apposizione di adeguate strutture organizzative, inesistenti, nel caso di specie.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 109 e 99 TUIR per avere la CTR confermato l’indetraibilità dell’Iva per mancata applicazione del meccanismo del pro rata senza considerare – come richiesto nel ricorso introduttivo e ribadito in sede di gravame -l’ammontare dell’Iva indetraibile un costo deducibile dal reddito in quanto inerente, certo, documentato e di competenza.
6.In data 1° luglio 2024, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, rappresentando di avere presentato presso l’RAGIONE_SOCIALE -Riscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (ex art. 1, commi da 231 a 252 della le gge n. 197/2022) comprensiva anche l’avviso di accertamento impugnato.
7.In data 6 agosto 2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria rappresentando che, in relazione alla presentata istanza di definizione agevolata del giudizio, l’Amministrazione aveva comunicato nulla osta all’accoglimento per cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
9.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Sez. 5, Ordinanza n. 22343 del 2024).
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 11 settembre 2024