Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13355/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, preso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.CENTRALE – MILANO, n. 1252/2013, depositata in data 22/3/2013;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 6 giugno 2024;
Rilevato che:
In data 10 settembre 1990, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di Lodi, notificò alla società RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata nella RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ( d’ora in poi, anche ‘ la società’ o ‘la contribuente’ ), una serie di avvisi di accertamento per ritenute su redditi da lavoro dipendente, Irpeg e Ilor.
Avverso detti avvisi di accertamento, la società propose ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Lodi, che riunì i distinti ricorsi in due processi, l’uno avente ad oggetto i ricorsi contro le ritenute sui redditi da lavoro dipendente; l’altro avente ad oggetto i ricorsi in tema di Irpeg e Ilor.
Il processo di primo grado in tema di ritenute sui redditi da lavoro dipendente si concluse con la sentenza della C.T. di primo grado di Lodi, che confermò le ritenute alla fonte accertate dall’Ufficio e stabilì, con riferimento alle sanzioni, l’applicazione della sola soprattassa del 20% di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 602 del 1973 .
Su appello sia della contribuente che dell’Ufficio, la C.T. di secondo grado di Milano confermò la sentenza di primo grado.
Contro la decisione di secondo grado, la società propose ricorso alla RAGIONE_SOCIALE, sezione di Milano, che con sentenza n. 1252/2013 emessa in data 4/3/2013 e depositata in data 22/3/2013 confermò la sentenza di secondo grado.
La contribuente deduce che tale ultima decisione sarebbe stata adottata senza consentire la partecipazione alla trattazione del processo della odierna ricorrente e senza consentirle di poter rappresentare alcune difese assolutamente dirimenti.
Con ricorso inviato per la notifica il 23/5/2016, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a una molteplicità di motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In data 16 marzo 2022, la contribuente ha depositato istanza per estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018.
L’importo liquidato dall’RAGIONE_SOCIALE è stato corrisposto dalla contribuente.
Peraltro, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha proposto istanza di trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.