Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7567 Anno 2025
Oggetto: Tributi
RINUNCIA AL RICORSO-
ESTINZIONE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 26726 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
Da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nella qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente- per la cassazione della sentenza n. 2438/8/2016 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, depositata in data 27 settembre 2016, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nella qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME, propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 134/01/1999 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, titolare di azienda agricola, avverso l’avviso di rettifica parziale emesso, ai fini Iva, per l’anno di imposta 1986.
L’Agenzia delle entrate resiste con ‘atto di costituzione’.
In data 10.2.2025, i contribuenti, nella qualità, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO CHE
1 .Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 330 e 330 c.p.c. stante l’effettuata notificazione dell’atto di appello in data 4 luglio 2000 a Angelo
COGNOME ancorché lo stesso fosse deceduto in data 10.6.2000; in particolare: 1) il ricorso introduttivo era stato proposto da NOME COGNOME senza ministero di difensore, dinanzi alla CTP di Reggio Calabria che, con sentenza n. 134/01/99, depositata il 19.5 .1999, aveva accolto il ricorso; 2) l’atto di appello era stato notificato dall’Ufficio il 4.7.2000 ad NOME COGNOME sebbene -come da documentazione allegata al ricorso (certificato di morte del contribuente) – lo stesso fosse, a tale data, già deceduto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio delle parti, dovendo l’atto di impugnazione essere indirizzato direttamente agli eredi e a loro notificato.
2 . E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dall e parti ricorrenti e dal difensore) e notificata all’Agenzia delle entrate ; con essa i ricorrenti chiedono dichiararsi l’estinzione del processo con compensazione delle spese.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in una valutazione complessiva dell’articolato procedimento.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Sez. 5, Ordinanza n. 26693 del 2024).
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio. Compens a tra le parti le spese.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025