Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
–
ricorrente –
contro
STUDIO NOTARILE COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– controricorrenti
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 1094/5/16 depositata il 12 ottobre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
I contribuenti per l’anno d’imposta 2008 deducevano dal reddito di lavoro autonomo la spesa relativa ai contributi previdenziali versati alla Cassa Nazionale del Notariato. Entrambi i gradi di merito erano favorevoli ai contribuenti, e pertanto l’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre i contribuenti resistono a mezzo di controricorso.
P.D.A.
Indi è stata depositata proposta di definizione accelerata.
E’ stata successivamente depositata istanza di cessazione della materia del contendere e memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente va escluso che l’istanza di cessazione della materia del contendere del 23 febbraio 2024 possa essere considerata come istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis, cod. proc. civ., essendo motivata sulla base di un provvedimento di annullamento in autotutela, senza alcun riferimento o valutazione, sia pure implicita, circa il possibile e ventilato esito infausto del ricorso, con il conseguente elemento volitivo del ricorrente circa la richiesta di decisione del merito cassatorio nonostante la proposta di definizione accelerata, come richiesto dal legislatore.
Tale soluzione pare conforme ai precedenti di questa Corte, che in un altro caso, in cui dopo la proposta venne depositata solo memoria illustrativa, ha negato all’atto medesimo effetto di implicita richiesta di decisione (Cass. n. 2614/2024).
Ne deriva quindi che deve prendersi atto del formarsi della fattispecie estintiva prevista dall’art. 380 bis, cod. proc. civ. a seguito dello spirare del termine di quaranta giorni dalla comunicazione (avvenuta in data 17 febbraio 2024) della proposta di definizione agevolata datata 16 febbraio 2024.
L’irrilevanza ai fini dell’istanza di cui all’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. dell’istanza di cessazione della materia del contendere determina altresì l’inapplicabilità del regime delle spese previsto al terzo comma della disposizione medesima, che presuppone infatti una richiesta di decisione.
Le stesse vanno dunque regolate ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., ponendole a carico della ricorrente amministrazione.
Essendosi compiuta la fattispecie estintiva di cui all’art. 380 cod. proc. civ., non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2200, oltre i.v.a. e c.p.a., ed oltre ad esborsi per € 200,00.
Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025