Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di una Rinuncia per Accordo
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito della controversia. Questo accade, ad esempio, quando la parte che ha promosso la causa decide di rinunciarvi e la controparte accetta. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un’analisi chiara di questo istituto, soffermandosi anche su un’importante conseguenza pratica: il pagamento del contributo unificato. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Il contribuente, ritenendo la decisione a lui sfavorevole, si è rivolto alla Corte di Cassazione per ottenerne la riforma. A questo ricorso si è opposto il Comune, chiedendo che l’impugnazione venisse dichiarata inammissibile o respinta.
Tuttavia, durante lo svolgimento del processo davanti alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto una conciliazione, risolvendo la loro controversia in via amichevole.
La Rinuncia al Ricorso e l’Accordo sull’Estinzione del Giudizio
A seguito dell’accordo raggiunto, il contribuente (ricorrente) ha formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso. Il Comune (controricorrente) ha aderito a tale rinuncia. Con questo atto congiunto, le parti hanno chiesto alla Corte di Cassazione di dichiarare l’estinzione del giudizio e di disporre la compensazione delle spese legali. La compensazione significa che ogni parte si fa carico dei costi del proprio avvocato, senza che una debba rimborsare l’altra. Questa richiesta è tipica delle situazioni in cui la lite si chiude con un accordo transattivo.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente le richieste delle parti. In primo luogo, ha applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio il caso della rinuncia al ricorso. La norma prevede che, di fronte a una rinuncia accettata, il giudice debba dichiarare l’estinzione dell’intero processo.
Il punto più interessante della decisione, però, riguarda il cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. La legge (art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002) stabilisce che, se un’impugnazione viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. Si tratta di una misura con una chiara natura sanzionatoria, volta a scoraggiare impugnazioni infondate.
La Corte ha chiarito che, essendo una sanzione, questa norma ha carattere eccezionale e non può essere applicata oltre i casi specificamente previsti. L’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra tra queste ipotesi. Di conseguenza, il ricorrente che rinuncia all’impugnazione a seguito di un accordo non è tenuto a pagare questo importo aggiuntivo. La Corte ha supportato questa interpretazione richiamando suoi precedenti consolidati (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 19071/2018).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali con importanti implicazioni pratiche per chi affronta un contenzioso.
1. L’accordo conviene: La conciliazione è una via d’uscita efficiente dal processo. Permette alle parti di trovare una soluzione condivisa, evitando i tempi e le incertezze di una decisione giudiziaria, e di regolare consensualmente anche l’aspetto delle spese legali.
2. Nessuna ‘sanzione’ in caso di rinuncia: Chi sceglie la via dell’accordo e rinuncia all’impugnazione non va incontro alla sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questo incentiva la risoluzione amichevole delle controversie anche in fase di impugnazione, senza il timore di costi aggiuntivi.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione dopo aver trovato un accordo?
La Corte, su richiesta concorde delle parti, dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo così definitivamente il processo senza una decisione sul merito.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Le parti possono accordarsi per la compensazione delle spese, come avvenuto in questo caso. Ciò significa che ogni parte sostiene i costi del proprio legale e la Corte ratifica tale accordo.
Se rinuncio al ricorso devo pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7328/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro COMUNE AGRIGENTO, rappresentato e difeso COGNOME
dall’avvocato (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3029/2018 depositata il 16/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Agrigento che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato rinuncia per intervenuta conciliazione; ha aderito alla rinuncia il Comune controricorrente;
con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 24/01/2025.