Estinzione del Giudizio: Cosa Accade se non si Risponde alla Proposta della Cassazione?
La procedura davanti alla Corte di Cassazione è caratterizzata da formalismi e termini perentori, la cui inosservanza può avere conseguenze definitive. Un recente decreto ha ribadito un principio fondamentale: l’inerzia del ricorrente di fronte a una proposta di definizione del giudizio equivale a una rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio. Questo articolo analizza il caso, le motivazioni della Corte e le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti.
I Fatti del Caso
Un contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, portando la controversia davanti alla Suprema Corte di Cassazione. L’Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio come controricorrente per difendere la decisione a sé favorevole. Durante la fase preliminare, in conformità con l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per una definizione accelerata del giudizio, che è stata regolarmente comunicata ad entrambe le parti.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
La proposta di definizione del giudizio è uno strumento processuale che mira a deflazionare il carico della Cassazione. Il giudice relatore, se ritiene che il ricorso abbia un esito quasi scontato (perché inammissibile, infondato o manifestamente fondato), ne propone la definizione in camera di consiglio. Le parti, una volta ricevuta la comunicazione, hanno un termine di quaranta giorni per chiedere che il ricorso sia comunque discusso in pubblica udienza. Nel caso di specie, il ricorrente non ha manifestato alcuna volontà di proseguire, lasciando decorrere infruttuosamente il termine.
L’Estinzione del Giudizio come Conseguenza dell’Inerzia
Il silenzio del ricorrente non è neutro per l’ordinamento. La legge, infatti, interpreta questa inerzia come una manifestazione tacita di volontà di abbandonare l’impugnazione. La mancata richiesta di una decisione sul ricorso entro il termine stabilito fa scattare una presunzione di rinuncia. Di conseguenza, il processo non può più proseguire verso una sentenza di merito. Questo meccanismo è cruciale per garantire l’efficienza della giustizia, evitando che ricorsi palesemente infondati o non più coltivati continuino a occupare le risorse della Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. I giudici hanno considerato che, essendo trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, si dovesse procedere ai sensi dell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Tale norma stabilisce che il ricorso, in questi casi, si intende rinunciato.
La rinuncia, a sua volta, comporta l’applicazione dell’articolo 391 del medesimo codice, che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio. Coerentemente con tale declaratoria, la Corte ha provveduto anche alla regolamentazione delle spese processuali, condannando la parte ricorrente, in quanto soccombente virtuale, al pagamento delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.210,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Decreto
Questa decisione, pur essendo di natura prettamente procedurale, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia la centralità del rispetto dei termini processuali, la cui violazione può precludere l’esame del merito di una questione. In secondo luogo, chiarisce che la scelta di non replicare a una proposta di definizione della Cassazione è una scelta processuale a tutti gli effetti, con la conseguenza grave dell’estinzione del giudizio.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni comunicazione proveniente dalla Corte deve essere attentamente valutata. Ignorare una proposta di definizione o lasciar scadere i termini non è una strategia attendista, ma una decisione che pone fine al contenzioso, con l’ulteriore aggravio della condanna alle spese. È quindi fondamentale una gestione diligente e consapevole della procedura in Cassazione per evitare esiti sfavorevoli e costi imprevisti.
Cosa succede se un ricorrente in Cassazione non richiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non chiede la decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si basa sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di inerzia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina l’estinzione del processo a seguito della rinuncia.
Chi è tenuto a pagare le spese legali quando il giudizio si estingue per mancata richiesta di decisione?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20645 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20645 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 22399/2017 R.G. proposto da: COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELL’ENTRATE DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania n.1785/2017 depositata il 24/02/2017
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025