Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Equivale a Rinuncia
Il presente decreto della Corte di Cassazione offre un’importante lezione procedurale sull’estinzione del giudizio di legittimità. La vicenda, che trae origine da un contenzioso tributario, si conclude non con una decisione sul merito della questione, ma con una pronuncia di estinzione a causa dell’inerzia del ricorrente di fronte a una proposta di definizione agevolata del giudizio. Analizziamo come le norme procedurali interpretino il silenzio quale vera e propria rinuncia all’impugnazione.
I Fatti del Caso: Un Appello Tributario in Cassazione
Un contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Le controparti nel giudizio erano l’Agente della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate. Il processo, giunto alla sua fase finale, è stato interessato da un meccanismo procedurale specifico previsto per snellire il carico di lavoro della Corte.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Estinzione del Giudizio
Ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, alle parti è stata comunicata una proposta per la definizione del giudizio. Questa procedura mira a risolvere la controversia in modo più rapido. La norma prevede un passaggio cruciale: una volta ricevuta la comunicazione, le parti hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere una decisione nel merito.
Nel caso di specie, il ricorrente, ovvero il contribuente, non ha manifestato alcuna volontà di proseguire, lasciando decorrere il termine senza presentare alcuna istanza. Questo comportamento, apparentemente passivo, assume un significato giuridico ben preciso secondo la legge.
L’Estinzione del Giudizio secondo la Suprema Corte
Il decreto della Corte di Cassazione si basa su una chiara interpretazione normativa. L’inerzia del ricorrente viene equiparata a una rinuncia tacita al ricorso, innescando un meccanismo che porta inevitabilmente alla chiusura del processo.
La Decisione
La Corte, preso atto del decorso dei quaranta giorni senza alcuna richiesta da parte del ricorrente, ha applicato l’art. 380-bis, secondo comma, del c.p.c. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Inoltre, per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha disposto la loro integrale compensazione tra le parti. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza alcun addebito a carico della controparte.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è lineare e fondata su un presupposto procedurale. Il legislatore, con l’art. 380-bis c.p.c., ha introdotto una presunzione di rinuncia. Se la parte che ha promosso il giudizio, una volta ricevuta una proposta definitoria, non manifesta un interesse attivo a ottenere una decisione nel merito entro il termine stabilito, si presume che abbia perso interesse alla prosecuzione della lite. Tale meccanismo deflattivo è finalizzato a ridurre il numero di procedimenti pendenti, permettendo alla Corte di concentrarsi sui casi che le parti intendono effettivamente portare a una decisione finale. La compensazione delle spese è motivata dalle ragioni stesse che erano alla base della proposta di definizione, suggerendo che vi fossero elementi che giustificavano una chiusura del contenzioso senza un vincitore o un vinto netto sul piano delle spese.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce l’importanza della diligenza processuale. Il silenzio in ambito giudiziario può avere conseguenze definitive e irreversibili. Per i ricorrenti in Cassazione, è fondamentale comprendere che una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. richiede una presa di posizione attiva. L’inerzia non è neutra, ma viene interpretata dalla legge come una rinuncia all’impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio. La decisione sulle spese, compensate in questo caso, sottolinea come la chiusura del processo in questa modalità possa rappresentare un esito equo, evitando ulteriori oneri per le parti coinvolte.
Cosa accade se un ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro il termine previsto?
In base all’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per chiedere una decisione sul ricorso dopo aver ricevuto la proposta di definizione?
Il termine è di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta alla parte ricorrente.
Come sono state regolate le spese legali in questo caso di estinzione del giudizio?
La Corte di Cassazione ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, stabilendo che ciascuna parte dovesse sostenere i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18735 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18735 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12468/2022 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in MARANO DI NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, edomiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
TABLE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.8756/2021 depositata il 20/12/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, per le ragioni poste a base della proposta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/06/2025