Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio in Cassazione Equivale a una Rinuncia
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che pone fine a una causa senza una decisione nel merito. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce come l’inerzia di una parte possa portare a questa conclusione, specialmente nel contesto della procedura semplificata. Analizziamo un caso emblematico in cui il silenzio di un ente statale è stato interpretato come una vera e propria rinuncia al ricorso.
I Fatti del Caso: Il Ricorso dell’Amministrazione Finanziaria
La vicenda ha origine da un ricorso presentato da un’amministrazione fiscale dinanzi alla Corte di Cassazione. L’ente contestava una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, favorevole a un contribuente. L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere l’annullamento della decisione precedente e far valere le proprie ragioni.
La Proposta di Definizione e l’Estinzione del Giudizio
Una volta incardinato il ricorso in Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo strumento mira a velocizzare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appare di facile soluzione. La proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte, inclusa l’amministrazione fiscale ricorrente.
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione per consentire alla parte ricorrente di richiedere una decisione nel merito, qualora non concordi con la proposta. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che l’ente ricorrente manifestasse alcuna volontà di proseguire il giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa. I giudici hanno considerato che il mancato riscontro alla proposta di definizione entro i quaranta giorni prescritti equivale a una rinuncia tacita al ricorso. Questa presunzione di rinuncia, prevista dall’art. 380-bis, comma 2, del codice di procedura civile, comporta una conseguenza diretta: l’estinzione del giudizio.
La Corte ha quindi formalmente dichiarato estinto il processo, basandosi sull’articolo 391 del codice di procedura civile. La decisione non si è limitata a chiudere il caso, ma ha anche affrontato la questione delle spese processuali. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’amministrazione ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte controricorrente (il contribuente). Le spese sono state liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di diligenza e rispetto delle scadenze. La pronuncia ribadisce che gli strumenti di accelerazione processuale, come la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., non sono mere formalità, ma meccanismi con conseguenze legali precise. Il silenzio non è neutro, ma può acquisire un significato giuridico forte, quello di una rinuncia. Per gli operatori del diritto, e in particolare per le amministrazioni pubbliche, ciò costituisce un monito a monitorare attentamente ogni fase del contenzioso, poiché un’omissione può determinare la fine del giudizio e l’addebito delle spese legali, vanificando le ragioni iniziali del ricorso.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non risponde entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione agevolata, il ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per silenzio sulla proposta di definizione?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione del giudizio, è condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente. Nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria ha dovuto rimborsare le spese al contribuente.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, in conseguenza della rinuncia presunta stabilita dall’art. 380-bis, secondo comma, dello stesso codice, a causa del mancato riscontro alla proposta di definizione entro il termine previsto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20133 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20133 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5345/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO C/O STUDIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME
NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.41/2024 depositata il 09/01/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/07/2025