Estinzione del Giudizio per Definizione Agevolata: Un Caso Pratico
L’estinzione del giudizio rappresenta uno degli esiti possibili di una controversia legale, spesso alternativo a una sentenza che decide nel merito chi ha torto e chi ha ragione. Questo meccanismo assume particolare rilevanza nel contenzioso tributario, dove strumenti come la definizione agevolata offrono una via d’uscita per risolvere le pendenze con l’Amministrazione finanziaria. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci fornisce un chiaro esempio di come questa procedura funzioni nella pratica.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tra una società operante nel settore energetico e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il contendere riguardava la determinazione dell’acconto mensile dell’accisa dovuto per l’anno 2011.
La società contribuente sosteneva di dover versare un importo ridotto (30.000,00 euro) poiché la base di calcolo, basata sulla dichiarazione di consumo dell’anno precedente (2010), includeva fatture emesse a clienti che nel 2011 non erano più serviti dall’azienda. L’istanza per la rideterminazione dell’acconto veniva però respinta dall’Amministrazione finanziaria.
La società decideva quindi di adire le vie legali. Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale prima, sia la Commissione Tributaria Regionale in appello, respingevano le ragioni della contribuente. Giunta la causa dinanzi alla Corte di Cassazione, il percorso del processo subiva una svolta decisiva.
La Svolta Decisiva: Adesione alla Definizione Agevolata
Durante il giudizio di legittimità, la società ricorrente si avvaleva della facoltà, prevista dalla normativa, di aderire alla cosiddetta “definizione agevolata” delle liti pendenti. Si tratta di uno strumento che consente di chiudere le controversie fiscali pagando un importo forfettario, con notevoli vantaggi in termini di sanzioni e interessi.
La Corte, con un’ordinanza interlocutoria, sospendeva il giudizio per permettere alla società di completare il percorso della definizione, che prevedeva un pagamento rateizzato. Una volta prodotto in giudizio l’attestato di pagamento dell’ultima rata, la questione non era più se la pretesa fiscale fosse legittima o meno, ma se il giudizio potesse proseguire.
Le Motivazioni della Corte sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, ricevuta la documentazione che provava l’avvenuto e completo pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, ha preso atto della situazione. Le motivazioni della decisione sono lineari e si basano su un presupposto procedurale ineludibile: il perfezionamento della definizione agevolata ha l’effetto di far cessare la materia del contendere.
Il ricorrente, avendo completato tutti i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione, ha di fatto chiuso la pendenza con il fisco. Di conseguenza, il giudizio non ha più ragione di esistere. La Corte, quindi, non entra nel merito della questione originaria (il calcolo dell’acconto sull’accisa), ma si limita a dichiarare l’estinzione del giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, i giudici hanno stabilito che queste rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate, come prassi in questi casi.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza e l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso, come la definizione agevolata. Per il contribuente, rappresenta un’opportunità per chiudere una lite pendente in modo certo e a condizioni vantaggiose, evitando i rischi e le lungaggini di un processo. Per lo Stato, consente di incassare somme in tempi rapidi e di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
La decisione sottolinea come l’adesione e il perfezionamento di tali procedure prevalgano sulla controversia originaria, portando a una chiusura del processo per motivi procedurali, senza una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria iniziale.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente paga tutte le rate di una definizione agevolata?
Il giudizio viene dichiarato estinto. La Corte prende atto del completamento della procedura di sanatoria e chiude il caso senza decidere nel merito della controversia fiscale originaria.
Qual era l’oggetto iniziale della disputa in questo caso?
La controversia riguardava la richiesta di una società di pagare un acconto d’accisa inferiore a quello calcolato dall’amministrazione, sostenendo che la base di calcolo non era più attuale a causa della perdita di alcuni clienti.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
In base a questa ordinanza, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21853 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21997/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 409/35/15 depositata il 10/02/2015.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 409/35/15 del 10/02/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 262/21/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il rigetto dell’istanza con la quale era stato chiesto di volere considerare l’ammontare di euro 30.000,00 quale importo della rata mensile di acconto dell’accisa dovuto per l’anno 2011, anziché l’importo scaturente dalla dichiarazione di consumo relativa al 2010, poiché comprensiva di fatture emesse nei confronti di clienti non più forniti nell’anno 2011.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del 27/09/2023, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, con la produzione della documentazione attestante il pagamento dell’ultima rata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con memoria del 05/12/2023 NOME deduce di avere provveduto al pagamento dell’ultima rata concernente la definizione agevolata e chiede, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio.
La ricorrente ha effettivamente comprovato di avere effettuato tutti i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 10/04/2024.