Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per inattività delle parti o per rinuncia agli atti, il procedimento si interrompe prima di giungere a una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra chiaramente come il mancato rispetto di una scadenza procedurale possa portare a questa conseguenza, con l’ulteriore onere del pagamento delle spese legali. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro una Decisione Tributaria
La controversia ha origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, favorevole a un contribuente. L’ente fiscale, ritenendo errata la decisione di merito, decideva di portarla all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, agendo in qualità di parte ricorrente. Il contribuente, a sua volta, si costituiva in giudizio per difendere le proprie ragioni, assumendo il ruolo di controricorrente.
La Procedura Semplificata e l’Estinzione del Giudizio
Una volta incardinato il ricorso, la Corte ha attivato la procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma permette al giudice relatore, quando ritiene che il ricorso possa essere deciso in modo rapido, di formulare una proposta di definizione e comunicarla alle parti. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente ha un termine, in questo caso di quaranta giorni, per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza.
Nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria non ha presentato alcuna istanza per la decisione del ricorso entro il termine stabilito. Questo silenzio è stato interpretato dalla legge come una rinuncia tacita all’impugnazione. Di conseguenza, si è verificato il presupposto per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha semplicemente preso atto del trascorrere del tempo. La motivazione è strettamente procedurale: la legge collega direttamente una conseguenza giuridica precisa all’inerzia della parte ricorrente. L’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., stabilisce che, in assenza di una richiesta di decisione entro il termine, il ricorso si intende rinunciato. A questa rinuncia presunta consegue, per l’art. 391 c.p.c., la declaratoria di estinzione dell’intero giudizio di cassazione. La Corte non ha dovuto entrare nel merito della questione tributaria, poiché il comportamento processuale della parte ricorrente ha determinato la chiusura anticipata del procedimento. Inoltre, in base allo stesso art. 391, la Corte ha provveduto a liquidare le spese processuali, ponendole a carico della parte la cui inattività ha causato l’estinzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione evidenzia un principio fondamentale del diritto processuale: i termini sono perentori e la loro inosservanza può avere conseguenze drastiche. Per l’Amministrazione Finanziaria, l’estinzione del giudizio ha comportato due effetti negativi: primo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che le era sfavorevole, è diventata definitiva; secondo, è stata condannata al pagamento delle spese legali sostenute dal contribuente per difendersi in Cassazione. Questo caso serve da monito per tutte le parti processuali, sottolineando l’importanza di una gestione attenta e puntuale delle scadenze per non vanificare le proprie ragioni e incorrere in costi aggiuntivi.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione non chiede una decisione dopo aver ricevuto la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita al ricorso?
Le spese vengono addebitate alla parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione. Essa viene quindi condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta di definizione?
Il provvedimento esaminato indica che il termine trascorso, e previsto dalla norma, era di quaranta giorni dalla data di comunicazione della proposta.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18748 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18748 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5029/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege
in ROMA INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
(NUMERO_DOCUMENTO)
che la
rappresenta
e
difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in SIRACUSA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. della SICILIA- SEZ. DIST. di SIRACUSA n. 8128/2022, depositata il 30/09/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso debba intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30/06/2025