Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 480 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Avv. Acc. IRES 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25756/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2851/09/2018, depositata in data 03 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale del Lazio -dell’avviso di accertamento n. TJB0E100120, relativo ad IRES per l’anno di
imposta 2009; la rettifica rilevava l’esistenza di operazioni infragruppo di beni immobili successivamente riacquistati attraverso lo strumento del ‘sale and lease back’ da un pool di banche ad un prezzo maggiorato, facendo presumere la differenza di prezzo quale finanziamento occulto. L’ufficio, pertanto, rideterminava il reddito della società contribuente, riprendendo a tassazione, quale costo indeducibile ex art. 109 TUIR, il 21% dei canoni di locazione, determinato sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita meno il prezzo della cessione originaria diviso il prezzo di vendita, sul presupposto che fosse veritiero solo il prezzo pattuito con la prima cessione.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 3282/39/2017, accoglieva il ricorso dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
Contro la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio e resisteva la società contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 2851/09/2018, depositata in data 3 maggio 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui,
nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha valutato la fattispecie come se la contestazione fosse incentrata sulla ritenuta natura elusiva dell’operazione, escludendo che non vi fosse necessità di esaminare alcuna contestazione di simulazione.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 39, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 1414 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la legittimità del contratto di lease back, per l’effetto facendo venire meno la presunzione di negozio dissimulato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 39, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha male interpretato il procedimento logico presuntivo sotteso all’accertamento fiscale, poiché il complesso degli elementi indizianti addotti dall’ufficio non era volto a provare l’esistenza di negozi illeciti concernenti i prodotti derivati, ma era volto a provare l’esistenza di un finanziamento simulato.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 39, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che l’odierno ricorrente volesse dimostrare che il contratto di
compravendita degli immobili fosse stato finalizzato a dissimulare un diverso assetto contrattuale.
Va premesso che, in data 15 maggio 2023, l’Avvocatura Generale dello Stato ha fatto presente che, con nota del 20 maggio 2021, n. prot. 321611/2021, l’Agenzia delle Entrate comunicava che la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE la Direzione Regionale del Lazio e la Direzione Provinciale I di Roma erano addivenute ad un accordo quadro, allegato alla lettera protocollo 321611/2021, di definizione delle controversie pendenti tra tale società e l’Agenzia delle Entrate e che l’accordo prevedeva anche l’adozione di provvedimenti in autotutela. Aggiungeva che la RAGIONE_SOCIALE aveva perfezionato la procedura di definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 118 del 2019 in relazione a tutti gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2010, tra cui quello n. TJB0E0100120 ai fine IRES per l’anno di imposta 2009, oggetto della sentenza n. 2850/2018 della C.t.r. del Lazio favorevole alla consolidata RAGIONE_SOCIALE e non impugnata dall’Agenzia delle Entrate, con inevitabili effetti liberatori anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE che non aveva rilievi in proprio ma solo in quanto consolidante. In considerazione di tanto, la difesa erariale rinunciava formalmente al ricorso per cassazione con compensazione delle spese di lite e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In conclusione, può dichiararsi l’estinzione del giudizio, giusta anche l’espressa richiesta in tal senso dell’Avvocatura Generale dello Stato, con compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la controparte, ricevuta la notifica dell’istanza di estinzione e compensazione per motivi relativi all’accordo, non ha dissentito con memoria o altra allegazione, manifestando adesione (Cass. n. 18368 del 08/06/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023.