Estinzione del Giudizio per Rinuncia al Ricorso: Un Caso Pratico
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi senza una pronuncia sul merito della controversia. Questo avviene quando si verificano specifici eventi procedurali, come la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica in ambito tributario, dove l’Amministrazione Finanziaria ha deciso di ritirare il proprio ricorso, ponendo fine alla disputa.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia fiscale tra l’Amministrazione Finanziaria e una società operante nel settore energetico. Al centro del dibattito vi era la corretta qualificazione giuridica, e quindi il corretto trattamento fiscale, di un contratto stipulato tra la società energetica e un’altra impresa specializzata in energie rinnovabili. Il contratto, originariamente configurato come un affitto, era finalizzato alla concessione di un’area per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
L’Amministrazione Finanziaria, avvalendosi dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, aveva riqualificato l’atto, sostenendo che non si trattasse di un semplice affitto, ma di un contratto di concessione del diritto di superficie. Tale riqualificazione comportava un diverso e più oneroso carico fiscale, notificato alla società tramite un avviso di liquidazione.
La società contribuente aveva impugnato l’avviso, ottenendo una sentenza favorevole in primo grado. L’Amministrazione Finanziaria aveva quindi proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale, la quale, tuttavia, aveva confermato la decisione iniziale, rigettando le pretese dell’erario. Non soddisfatta, l’Amministrazione aveva portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Il percorso del contenzioso ha subito una svolta decisiva prima che la Suprema Corte potesse esprimersi sul merito della riqualificazione del contratto. Con un’istanza formale, la difesa erariale ha comunicato di voler rinunciare al ricorso presentato.
A seguito di tale atto, la società controricorrente ha formalmente accettato la rinuncia. Questo accordo procedurale tra le parti ha di fatto privato la Corte della necessità di proseguire nell’esame della controversia.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con la quale ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La pronuncia non entra nel merito della questione fiscale, ma si limita a prendere atto della volontà delle parti di porre fine al contenzioso. In questi casi, la sentenza impugnata, ovvero quella della Commissione Tributaria Regionale favorevole al contribuente, diventa definitiva.
Le motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Corte è puramente procedurale. L’ordinamento giuridico prevede che, se la parte che ha promosso il giudizio rinuncia e la controparte accetta, il processo si estingue. La volontà concorde delle parti di non proseguire la lite è sovrana e il giudice non può che prenderne atto. L’obiettivo è quello di garantire l’economia processuale, evitando di impegnare le risorse della giustizia per una controversia che le stesse parti non hanno più interesse a coltivare. La Corte ha inoltre stabilito che le spese legali sostenute da ciascuna parte rimanessero a proprio carico, una soluzione comune in caso di estinzione per rinuncia accettata.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un aspetto fondamentale del processo: non tutte le controversie si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha ragione e chi ha torto nel merito. L’estinzione del giudizio per rinuncia è un meccanismo che consente alle parti di porre fine a una lite in modo consensuale, spesso per ragioni di opportunità o a seguito di ricalcoli strategici. Per il contribuente, in questo caso, la rinuncia dell’Amministrazione Finanziaria ha significato la chiusura definitiva di una lunga pendenza fiscale, con la conferma della validità della qualificazione originaria del contratto e l’annullamento della pretesa tributaria.
Perché il processo si è concluso senza una decisione sul merito della questione fiscale?
Il processo si è concluso perché la parte ricorrente, l’Amministrazione Finanziaria, ha formalmente rinunciato al proprio ricorso e la controparte, la società contribuente, ha accettato tale rinuncia. Questo accordo procedurale ha portato la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’ in questo caso specifico?
Significa che il procedimento legale dinanzi alla Corte di Cassazione è terminato ufficialmente. Di conseguenza, la sentenza del grado precedente, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale e favorevole al contribuente, è diventata definitiva a tutti gli effetti.
Chi ha pagato le spese legali del processo in Cassazione?
La Corte ha disposto che le spese legali restassero a carico di ciascuna delle parti che le aveva sostenute. Ciò significa che l’Amministrazione Finanziaria ha pagato i propri avvocati e la società ha pagato i propri, senza che vi fosse una condanna al rimborso delle spese a favore di una delle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33483 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33483 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1554/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6939/07/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 05/10/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Ritenuto che
La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 6939/07/18, depositata il 05/10/2018 , rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio finanziario aveva riqualificato, ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto di affitto stipulato tra la contribuente (concedente) e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (affittuaria) in contratto di concessione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente ha depositato controricorso.
Considerato che
Con istanza depositata in data 07/11/2023 la difesa erariale ha rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia è stato accettato dalla contribuente.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte
La Corte dichiara estinto il giudizio. Cos ì deciso in Roma il 23 novembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME