Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 224 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 708, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 3.12.2015, e pubblicata il 22.3.2016;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Ires, Iva, Irap 2007-2010
Contestate operazioni inesistenti
Condono ex art. 6, Dl 119/18, come conv. -Estinzione del giudizio.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza e conclusa con Processo Verbale di Costatazione, notificava alla RAGIONE_SOCIALE (già Aversa RAGIONE_SOCIALE), ed alla RAGIONE_SOCIALE entrambe componenti del gruppo RAGIONE_SOCIALE, distinti avvisi di accertamento, contestando la partecipazione ad operazioni commerciali inesistenti. In particolare, alla RAGIONE_SOCIALE erano notificati gli avvisi di accertamento n. TVK030501825/2012, n. TVK030501826/2012, n. TVK030501827/2012 e n. TVK030501828/2012, aventi ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento agli anni dal 2007 al 2010.
Le società proponevano separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impositivi.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia. La CTR riteneva fondate le difese proposte dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.
La RAGIONE_SOCIALE ha introdotto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La società ha quindi proposto istanza, completa di allegati, con la quale ha dichiarato di aver aderito al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, come conv., ed ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Con propria nota, l’Amministrazione finanziaria ha confermato l’intervenuta
definizione della controversia tramite condono, ed ha aderito alla richiesta della ricorrente.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente, che ha contestato la natura di società ‘cartiera’ del suo diretto fornitore commerciale, ha criticato che non può attribuirsi valore decisivo nel presente giudizio ad una sentenza resa tra terzi, e comunque ha censurato l’impugnata CTR per avere proposto una motivazione meramente apparente.
La ricorrente, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv., in relazione a tutti e quattro gli avvisi di accertamento che la riguardano.
L’istanza è stata ricevuta il 30.5.2019 dall’Amministrazione finanziaria, che ha riscontrato l’intervenuto pagamento integrale delle somme dovute, non residuando alcun debito tributario della società per le pendenze relative a questo giudizio.
3.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3.2. Quindi, con nota datata 6.3.2021, il difensore ha trasmesso la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha dichiarato di aderire alla richiesta di dichiarazione dell’estinzione del giudizio.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai
sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.
5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara estinto il giudizio introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023.