Estinzione del Giudizio Tributario: Cosa Succede Dopo un Accordo tra Ente e Contribuente?
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un contenzioso tributario possa risolversi prima di una decisione di merito della Corte di Cassazione. In questo caso, un accordo tra le parti ha portato all’estinzione del giudizio, dimostrando l’efficacia degli strumenti di definizione concordata delle liti anche nella fase più avanzata del processo. Analizziamo i dettagli della vicenda e la decisione dei giudici.
Il Caso: Dall’Avviso di Accertamento ICI alla Cassazione
La controversia ha origine da un avviso di accertamento relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’annualità 2010, emesso da un Comune nei confronti di una società agricola. La società contribuente, ritenendo illegittima la pretesa fiscale, ha impugnato l’atto, dando inizio a un percorso giudiziario che, dopo i gradi di merito, è approdato dinanzi alla Corte di Cassazione.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi sulla questione, le parti hanno scelto una via alternativa per porre fine alla disputa.
L’Accordo Transattivo e la Rinuncia al Ricorso
Nel corso del giudizio di legittimità, il Comune e la società hanno raggiunto un accordo transattivo, un contratto con il quale hanno risolto la lite mediante reciproche concessioni. Come diretta conseguenza di tale accordo, il Comune, in qualità di ricorrente, ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso presentato in Cassazione. A sua volta, la società agricola, controricorrente, ha formalmente accettato tale rinuncia.
Questo scambio di atti processuali è fondamentale perché, secondo il Codice di Procedura Civile, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.
La Decisione della Corte: Estinzione del Giudizio e Spese
Preso atto dell’accordo raggiunto e delle conseguenti dichiarazioni processuali, la Corte di Cassazione ha applicato la disciplina prevista dall’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. I giudici hanno interpretato l’istanza congiunta delle parti come una formale rinuncia al ricorso e una contestuale accettazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa su un presupposto procedurale chiaro: la volontà concorde delle parti di porre fine al contenzioso. L’ordinanza stabilisce che, a fronte di una rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudice non può fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Non vi è più materia del contendere, e il processo perde la sua funzione. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha disposto l’integrale compensazione tra le parti. Questa scelta, conforme a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., è la conseguenza logica dell’accordo transattivo, nel quale le parti solitamente regolano anche l’aspetto economico delle spese di lite, concordando che ognuna sostenga le proprie.
Le Conclusioni
La decisione evidenzia l’importanza e l’utilità degli accordi transattivi come strumento per deflazionare il contenzioso, anche in Cassazione. Per i contribuenti e gli enti impositori, la transazione rappresenta una via per raggiungere una soluzione certa e rapida, evitando i tempi e le incertezze di un giudizio di legittimità. L’estinzione del giudizio con compensazione delle spese è l’esito processuale che suggella l’accordo, chiudendo definitivamente la vertenza e consentendo alle parti di risparmiare ulteriori risorse economiche e di tempo.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti raggiungono un accordo?
Se a seguito dell’accordo il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il processo viene dichiarato estinto, come stabilito dalla Corte in questo caso.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
La Corte ha dichiarato l’integrale compensazione delle spese di lite, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto i costi del proprio avvocato, in applicazione dell’art. 391 del Codice di Procedura Civile.
Qual è il fondamento giuridico per dichiarare estinto il giudizio in questo caso?
Il fondamento è l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. La Corte ha riconosciuto che l’istanza presentata dalle parti integrava una rinuncia al ricorso e la sua accettazione, presupposti richiesti dalla norma per dichiarare l’estinzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20121/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 936/2017
depositata il 10/04/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il giudizio ha ad oggetto l’avviso di accertamento i.c.i. per l’annualità 2010, emesso dal Comune nei confronti della contribuente.
2.In corso di causa le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e conseguentemente il ricorrente ha rinunciato al giudizio e la controricorrente ha accettato la rinuncia.
CONSIDERATO CHE
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.
In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Roma, il 29/02/2024.