Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7964 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
Oggetto: Opposizione PDA -Estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione dopo rinvio a nuovo ruolo – Legittimità – Interesse ad agire – Valutazione astratta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4748/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 450/18/2024, depositata in data 19 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva imputato al ricorrente, nella sua veste di socio unico della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, il maggior reddito non dichiarato.
Il contribuente deduceva: a) l’illegittima sottoscrizione dell’avviso; b) la mancata prova in ordine all’effettiva distribuzione degli utili extracontabili al socio.
La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso anche alla luce della conferma, da parte della stessa CTP, dell’avviso di accertamento societario per il medesimo anno.
Il contribuente interponeva gravame; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’istanza dell’appellante, disponeva il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione del giudizio relativo all’accertamento societario (nelle more la sentenza della CTP era stata appellata).
Divenuto definitivo l’accertamento nei confronti della società, per avere questa Corte (con ord. n. 19473/2021) respinto il ricorso della contribuente, l’Ufficio, nell’inerzia del Rizzato, chiedeva alla CTR di fissare l’udienza per la prosecuzione del giud izio.
La CTR dichiarava l’estinzione del giudizio per la mancata riassunzione da parte del contribuente, unico titolare dell’interesse a riassumere e ad agire.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo. L ‘Ufficio ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire atteso che ‘l’unico possibile sbocco della presente vertenza concernente il socio sarebbe il riconoscimento dell’efficacia vincolante da attribuire al giudicato formatosi sulla causa pregiudiziale, idoneo a riverberarsi anche sulla p osizione dell’odierno ricorrente, quale socio di una società a ristretta base’.
È stata, quindi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio dal seguente contenuto:
i l ricorrente non ha alcun interesse all’accoglimento del ricorso, in quanto, nel merito, non potrebbe ottenere una pronunzia a lui favorevole; invero, i motivi di doglianza oggetto dei ricorsi nei precedenti gradi di giudizio risultano manifestamente inammissibili, in quanto contrari a numerosi e costanti precedenti di legittimità (…) alla luce dei principi richiamati, il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse.
Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 07/0 3/2025. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
1. Va, preliminarmente, delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, per difetto di interesse ad agire, sull’assunto che, alla luce del sopravvenuto giudicato favorevole all’Ufficio -sull’accertamento societario, l’impugnativa proposta dal socio andrebbe, in ogni caso, rigettata.
L’eccezione è infondata.
L’ interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., in quanto condizione preliminare di ammissibilità della domanda giudiziaria, deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte (Cass. 09/05/2008, n. 11554), e non lo si può negare sul presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall’attore, attenendo ciò alla fondatezza nel merito della domanda (Cass. Sez. U., 15/05/2015, n. 9934).
Nella specie, pertanto, sussiste l’interesse del ricorrente, quale socio della RAGIONE_SOCIALE, alla decisione, nel merito, dell’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, a prescindere dalla fondatezza o meno delle sue pretese (la cui valutazione è rimessa al giudice del merito).
Con l’ unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l ‘erronea applicazione degli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato l’estinzione del giudizio in fattispecie non ricompresa tra le ipotesi previste dal citato art. 45.
Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 45 d.lgs. n. 546/1992, «il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a farlo».
La disposizione stabilisce che il processo si estingue quando la sua prosecuzione è legata ad un atto da compiere a cura delle parti entro un termine perentorio e queste rimangano inerti. L’estinzione non è dovuta ad una generica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell’omissione di determinati adempimenti specificamente indicati dalla legge, i quali formano un gruppo di ipotesi omissive di natura tassativa.
Orbene, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l’estinzione del processo per non avere il contribuente-ricorrente proseguito il giudizio dopo che la causa era stata rinviata a nuovo ruolo, non essendo rinvenibile nell’ordinamento una norma che stabilisca, in tale ipotesi, l’obbligo delle parti di proseguire la causa entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice da questa autorizzato a fissarlo (Cass. 03/03/2021, n. 5727).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa
composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi esposti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.