Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22248/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1754/2016 depositata il 24/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rigettato l’appello della società in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e ritenute per l’anno 2008.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la ricorrente ha depositato in data 25/03/2024 ‘Istanza di estinzione del giudizio’, allegando copia degli atti ivi richiamati, dando atto che: i) la società ha presentato istanza di adesione ex art. 1, c. 235, L. 197/2022, alla definizione dei carichi pendenti prevista dall’art. 1, c. 231, ss. l. cit. -c.d. ‘rottamazione quater’; ii) L’RAGIONE_SOCIALE ha accolto, mediante la comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, la domanda, indicando altresì le scadenze RAGIONE_SOCIALE singole rate, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali è prevista per il 30.11.2027; iii) la contribuente ha provveduto, entro i termini di cui all’art. 1, c. 232, L. 197/2022, al pagamento RAGIONE_SOCIALE prime due rate RAGIONE_SOCIALE somme indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda di rottamazione, come dimostrato da documentazione allegata.
Va rilevato che nella dichiarazione di adesione di cui all’art. 1, comma 235 cit. il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice e che la citata disposizione prevede che «L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti».
In mancanza di formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, ed in conformità al chiaro dato normativo, non può pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, ma occorre disporre rinvio a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. (v. al riguardo la Relazione del Primo Presidente della Corte di
Cassazione sull’Amministrazione della giustizia nell’anno 2023, pagg. 43 e 144 ss.).
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per una udienza successiva al 30.11.2027.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2024