Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30260 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Livorno;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1991, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, il 5.7.2016, e pubblicata il 15.11.2016;
–
a
–
–
OGGETTO:
Irpef
2008
Accertamento sintetico del
reddito
–
Adesione
normativa
condonistica
Rinuncia
al
ricorso
Estinzione del giudizio.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della somministrazione di questionario informativo, notificava a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al tributo dell’Irpef con riferimento all’anno 2008. La verifica fiscale era stata eseguita nei modi dell’accertamento sintetico, in considerazione dei beni indice di capacità retributiva di cui era stato accertato il possesso negli anni 2007 e 2008, con particolare riferimento alla ‘disponibilità oltre che dell’abitazione anche di due autovetture e di un’imbarcazione di metri 13,80’ (sent. CTR, p. 3). La contribuente promuoveva procedura di mediazione, che però non sortiva esito positivo.
COGNOME NOME impugnava quindi l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno contestando, innanzitutto, l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, replicando l’Ente impositore che, ricordato come la contribuente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi, il termine decadenziale doveva comunque intendersi prorogato di un anno. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed accoglieva il suo ricorso.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno. La CTR riteneva invece fondate le prospettazioni dell’Amministrazione finanziaria, riformava la decisione dei primi giudici e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con propria nota, datata 27.5.2019, la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie disciplinata dall’art. 1 del Dl n. 148 del 2017 (che richiama l’art. 6 del decreto -legge 22 ottobre 2016, n. 193, cfr. comma 2), producendo documentazione. La normativa condonistica prevede che l’aderente rinunzi ai ricorsi pendenti. Pertanto COGNOME NOME dichiarava di rinunziare all’impugnativa. La ricorrente confermava la propria rinunzia al ricorso con successiva nota datata 12.7.2023.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente.
COGNOME NOME ha dichiarato, tramite il difensore abilitato, di rinunciare al ricorso.
La contribuente prospetta di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie oggetto del presente giudizio, ed allega documentazione relativa alla procedura di condono di cui all’art. 1, comma 4, del Dl n. 148 del 2017, come conv. In particolare ha depositato domanda di accesso alla normativa condonistica e prova della notifica all’Amministrazione finanziaria, recapitata a mezzo EMAIL l’11.5.2018.
La documentazione prodotta appare insufficiente per dimostrare la definizione della vicenda processuale mediante cessazione della pendenza ai sensi della normativa indicata.
In ogni caso la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13.10.2023.