Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa il Processo
Nel complesso mondo del diritto processuale, i termini sono perentori e il loro mancato rispetto può avere conseguenze definitive. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione a causa dell’inerzia della parte ricorrente. Questa decisione sottolinea l’importanza di una gestione attenta e tempestiva delle procedure, specialmente nel grado più alto della giurisdizione civile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un’importante agenzia pubblica contro una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria. La controversia vedeva contrapposti l’ente pubblico e tre cittadini privati, i quali avevano a loro volta presentato un controricorso. Nell’ambito del procedimento, la Corte di Cassazione aveva formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, comunicandola a tutte le parti coinvolte.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Il punto cruciale della vicenda risiede in ciò che è accaduto dopo tale comunicazione. La legge prevede che, una volta ricevuta la proposta, la parte ricorrente abbia un termine di quaranta giorni per richiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. In questo caso, l’agenzia pubblica ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
Questo silenzio non è stato senza conseguenze. La Corte di Cassazione, applicando la normativa vigente, ha interpretato tale inerzia come una rinuncia di fatto al ricorso. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, ponendo fine al processo senza entrare nel merito della questione tributaria.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è strettamente ancorata al dettato normativo. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato. A questo punto, l’articolo 391 dello stesso codice impone alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo. Si tratta di un meccanismo automatico volto a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, risolvendo in modo rapido i casi in cui vi sia un’acquiescenza, anche tacita, alla proposta di definizione. Inoltre, la Corte ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti. Questa scelta è stata motivata da un ‘recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia’, suggerendo che, al momento della presentazione del ricorso, il quadro giuridico potesse essere meno chiaro, giustificando così che ogni parte sostenesse i propri costi legali.
Conclusioni
Questo provvedimento offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce la natura perentoria dei termini processuali nel giudizio di Cassazione: il silenzio o l’inerzia possono portare a conseguenze drastiche come la chiusura del processo. In secondo luogo, evidenzia come la Corte possa tener conto dell’evoluzione della giurisprudenza nel decidere sulla ripartizione delle spese legali, optando per la compensazione quando un mutamento degli orientamenti rende la lite inizialmente incerta. Per i professionisti del diritto, è un monito a monitorare costantemente le scadenze e a valutare attentamente le proposte di definizione della Corte.
Cosa accade se la parte ricorrente in Cassazione non risponde a una proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato per legge.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto in questo caso?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché l’ente pubblico ricorrente ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni dalla proposta di definizione senza chiedere che la Corte si pronunciasse, determinando così la presunzione di rinuncia al ricorso come previsto dall’art. 380-bis c.p.c.
Per quale motivo le spese del procedimento sono state compensate tra le parti?
La Corte ha deciso di compensare le spese a causa di un recente consolidamento della giurisprudenza in materia. Questo suggerisce che l’esito della lite non era scontato al momento dell’instaurazione del giudizio, giustificando che ogni parte si facesse carico dei propri costi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18742 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18742 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11140/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in GENOVA INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.761/2023 depositata il 22/11/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 03/07/2025