Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30683 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30683 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
Irpeg
CC.
24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2069/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici della medesima in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , anche disgiuntamente tra loro, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE , in virtù di procura speciale in atti.
–
contro
ricorrente-
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio- sezione staccata di Latina, n. 3876/2018, depositata il 7 giugno 20187
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio- sezione staccata di Latina, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) contro la cartella di pagamento relativa all’Irpeg di cui all’anno d’imposta 1982, nell’importo di cui all’avviso d’accertamento n. 94/1987, così come determinato a seguito del passaggio in giudicato della decisione di secondo grado resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina nel giudizio conseguente all’impugnazione dell’atto impositivo.
La contribuente si difende con controricorso.
Considerato che:
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente controricorrente ha depositato, in forma telematica, istanza di estinzione del giudizio, deducendo e documentando di avere, nelle more del giudizio:
depositato istanza di sospensione del procedimento, manifestando la volontà di definire la controversia pendente ex art. 1, commi 186 e ss. della legge 29 dicembre 2022 n. 197, per effetto della quale le controversie fiscali pendenti in Cassazione, per la quale il Fisco risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 5% del valore della lite;
versato, in data 7 luglio 2023, la somma di € 1.283,00 (pari al 5% di € 25.659,00, valore della controversia, stabilito in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste», con esclusione degli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formino oggetto della materia del contendere: cfr. circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 27/01/2023, n. 2 );
inviato in forma telematica, il 14 luglio 2023, la domanda di definizione della lite fiscale. L’Amministrazione ricorrente nulla ha eccepito.
Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo (come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023), presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del
presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.