Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24153 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11248/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
CONCERIA
NOME
SPA
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio de ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n. 1901/2016 depositata il 28/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1901/2016 depositata in data 28/10/2016, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 489/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La società contribuente si è costituita con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo.
La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Ha presentato copia della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quietanza di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: « la Direzione Provinciale di Pisa ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. »
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RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale.
Le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.