Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11248/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
SPA
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio de ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n. 1901/2016 depositata il 28/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1901/2016 depositata in data 28/10/2016, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 489/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La società contribuente si è costituita con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo.
La contribuente, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha dichiarato che ha aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Ha presentato copia della domanda di definizione agevolata, unitamente alla quietanza di pagamento.
RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha affermato che: « la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. »
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente occorre evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e della dichiarazione dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine al perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Diventa, quindi, superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso principale e incidentale.
Le spese restano a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
…
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
dispone che le spese restino a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.