Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che determina la chiusura anticipata di una causa. Una delle ragioni più comuni è la rinuncia al ricorso da parte di chi lo ha promosso. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ci offre un chiaro esempio di come questo meccanismo funzioni nella pratica, illustrando le conseguenze dirette della volontà di una parte di non proseguire nel contenzioso.
Il Contesto del Ricorso e la Rinuncia
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un’importante amministrazione finanziaria contro una decisione della Commissione Tributaria Provinciale. La controversia vedeva contrapposti l’ente impositore e un agente della riscossione. Tuttavia, dopo aver avviato il giudizio di legittimità, la stessa amministrazione ricorrente ha depositato un atto formale con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla questione di merito alla presa d’atto della volontà della parte di porre fine alla lite.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
Preso atto della documentazione depositata, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con una decisione netta e procedurale. I giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Questa decisione non entra nel merito della controversia originale, ma si limita a certificare la fine del processo a seguito della rinuncia.
Inoltre, il decreto ha specificato che non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali, lasciando che ogni parte sostenesse i propri costi. Infine, è stata disposta la comunicazione del decreto ai difensori, informandoli della possibilità di richiedere la fissazione di un’udienza entro dieci giorni.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono estremamente lineari e fondate su un principio cardine del diritto processuale. La Corte ha semplicemente applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio gli effetti della rinuncia al ricorso per Cassazione. La norma prevede che la rinuncia, se formalizzata correttamente, produca l’estinzione del processo, senza che sia necessaria l’accettazione della controparte.
La decisione di non provvedere sulle spese è una conseguenza logica della natura della rinuncia, che spesso implica accordi tra le parti o una valutazione di opportunità da parte del ricorrente. In assenza di una specifica richiesta o di circostanze particolari, la Corte si è astenuta dall’intervenire su questo punto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia analizzata evidenzia l’importanza della volontà delle parti nel determinare le sorti di un processo. La rinuncia al ricorso è uno strumento che consente di terminare una controversia in modo rapido ed efficiente, evitando ulteriori gradi di giudizio. Per le parti coinvolte, l’estinzione del giudizio comporta la chiusura definitiva del contenzioso a livello di Cassazione, rendendo immutabile la decisione impugnata. Questo caso dimostra come, anche in ambito tributario, le strategie processuali possano prevalere sulle questioni di merito, portando a una risoluzione pragmatica della lite.
Cosa succede se la parte che ha promosso un ricorso in Cassazione decide di rinunciarvi?
In base alla legge, se la parte ricorrente presenta un atto formale di rinuncia, il processo si chiude con una dichiarazione di estinzione del giudizio da parte della Corte.
La Corte si è pronunciata sulle spese legali in questo caso?
No, la Corte di Cassazione ha considerato che non vi fosse motivo di decidere sulla ripartizione delle spese legali tra le parti, lasciando che ciascuna sostenesse le proprie.
Qual è la conseguenza principale dell’estinzione del giudizio di legittimità?
La conseguenza principale è la chiusura definitiva del processo in Cassazione. La sentenza o l’ordinanza che era stata impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione in quella sede.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22716 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22716 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 6644/2020
proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata- avverso l’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 59/8/2020, depositata il 15 gennaio 2020.
Visto l’atto depositato il 28 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 30/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME