Estinzione del Giudizio Tributario: Analisi di un Caso Pratico in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi prima di una sentenza di merito. Questo strumento procedurale assume particolare rilevanza in ambito tributario, dove le parti possono trovare un accordo anche nelle fasi più avanzate del contenzioso. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come, attraverso il pagamento del debito e la rinuncia al ricorso, si possa porre fine a una lite fiscale, con precise conseguenze sulle spese legali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l’anno 2014, notificato da un importante Comune del Nord Italia a una società di gestione del risparmio. La società contribuente, ritenendo illegittima la pretesa fiscale, ha avviato un contenzioso.
Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale hanno respinto le doglianze della società, confermando la validità dell’atto impositivo. Di fronte a questa doppia sconfitta, la società ha deciso di tentare l’ultima via, proponendo ricorso per cassazione.
La Svolta Processuale: Istanza Congiunta per l’Estinzione del Giudizio
La vera svolta è avvenuta durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte Suprema. Le parti, la società ricorrente e l’ente comunale, hanno presentato un’istanza congiunta chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio. Questo atto è stato il risultato di un’intesa raggiunta al di fuori delle aule di tribunale.
La società contribuente ha infatti provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, non solo per l’imposta originaria, ma anche per le spese processuali dei precedenti gradi di giudizio. A fronte di tale pagamento, la società ha formalmente rinunciato al proprio ricorso. L’ente comunale, preso atto del soddisfacimento della propria pretesa, ha aderito alla rinuncia, concordando sulla chiusura della controversia. Si è così verificata una “cessazione della materia del contendere”.
La Decisione della Corte: Applicazione dell’Art. 391 c.p.c.
La Corte di Cassazione, ricevuta l’istanza congiunta, non ha dovuto esaminare il merito della questione fiscale. Il suo ruolo si è limitato a prendere atto della volontà delle parti e a formalizzare la conclusione del processo. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio.
Una conseguenza diretta di questa procedura è la gestione delle spese legali del giudizio di cassazione. In conformità con l’ultimo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio i casi di rinuncia al ricorso, la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri avvocati per questa fase finale, senza alcuna condanna al rimborso a carico dell’altra.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente procedurale e si fonda sulla volontà concorde delle parti. L’ordinamento giuridico favorisce la risoluzione consensuale delle liti, anche quando queste sono arrivate al massimo grado di giudizio. La presentazione di un’istanza congiunta che incorpora la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e l’accettazione della controparte crea i presupposti legali necessari per la chiusura del processo. La Corte non fa altro che ratificare l’accordo, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La compensazione delle spese è la conseguenza logica e giuridica prevista dalla legge per queste circostanze, riflettendo la natura consensuale della chiusura del contenzioso.
Conclusioni
Questa ordinanza dimostra l’importanza degli strumenti deflattivi del contenzioso. Anziché attendere una decisione che avrebbe potuto essere incerta e che avrebbe comportato ulteriori costi e tempo, le parti hanno optato per una soluzione pragmatica. Per i contribuenti, questa via può rappresentare una strategia per chiudere una pendenza fiscale in modo definitivo. Per gli enti impositori, garantisce un incasso certo e immediato. La decisione evidenzia come, anche in Cassazione, il processo possa concludersi non con una sentenza sul diritto, ma con una presa d’atto della fine della lite, sancendo l’efficacia degli accordi stragiudiziali.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’ in un processo tributario?
Significa che il processo si conclude prima di una decisione sul merito della questione, perché è venuto meno il motivo del contendere. In questo caso, ciò è avvenuto perché il contribuente ha pagato il debito e ha ritirato il suo ricorso.
Perché le spese legali del giudizio in Cassazione sono state ‘compensate’?
Le spese sono state compensate, cioè ogni parte ha pagato le proprie, perché la chiusura del caso è derivata da un accordo tra le parti (rinuncia al ricorso accettata dalla controparte). L’art. 391 del codice di procedura civile prevede questa soluzione come standard in tali circostanze.
Cosa ha spinto le parti a chiedere l’estinzione del giudizio?
La decisione è scaturita dal fatto che la società contribuente ha pagato integralmente la pretesa tributaria e le spese legali dei gradi di giudizio precedenti. Soddisfatto il debito, non c’era più ragione di proseguire la causa, portando alla rinuncia al ricorso e all’accordo per terminare il procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4314 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2951/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2404/2019 depositata il 05/06/2019, udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento t.a.s.i. per l’anno 2014.
Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE la contribuente.
Si è costituito con controricorso il Comune.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 15 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
Le parti hanno presentato congiuntamente istanza di estinzione del giudizio per cessRAGIONE_SOCIALE della materia del contendere, dando atto del pagamento integrale, da parte della contribuente, della pretesa tributaria e delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio da parte, con conseguente rinuncia alla presente impugnRAGIONE_SOCIALE.
Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensRAGIONE_SOCIALE delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.
In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
Nulla va disposto in ordine al contributo unificato stante la sopravvenuta causa di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Roma, il 15/02/2024.