Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15859/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
PROVINCIA RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 2812/2019 depositata il 01/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Provincia RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 1280/2016 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente Provincia di RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento n. 15/2014 ICI 2008, 2009, 2010 e 2011 (per un valore complessivo di euro 70.638,00, oltre sanzioni ed interessi) con i quali l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionario, aveva ingiunto il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2008 al 2011 relativamente alla unità immobiliare fg. 37, part. 177, cat B/1 del comune di RAGIONE_SOCIALE, sulla base del mancato riconoscimento del diritto alla esenzione.
Avverso la suddetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso (adesivo) solo il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, la difesa di RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta transazione contenente concorde rinuncia al giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente società lamenta l’omissione o l’apparenza della motivazione, in quanto espressiva di meri principi.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente società lamenta la violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., relativamente al motivo di appello inerente l’onere probatorio.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di esenzione in ordine ad immobile ceduto parzialmente a terzi.
Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 161 l. 296/2006, in relazione al calcolo della prescrizione dell’anno 2009, in quanto il termine sarebbe spirato in data 31.12.2015 e non il 31.12.2014 come erroneamente calcolato dalla CTR.
Con il quinto motivo di ricorso, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 161 l. 296/2006, in relazione al calcolo della prescrizione dell’anno 2008, in quanto la spedizione sarebbe avvenuta il 21.12.2014 e solo recapitata il 8.1.2015, sicché per il principio di scissione degli effetti sarebbe tempestiva, in quanto effettuata entro il quinquennio.
Il Comune controricorrente ha replicato con le proprie difese.
Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, la difesa della ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di transazione contenente impegno di tutte le parti a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto sia dalle parti personalmente (nel caso degli enti, tramite i rispettivi rappresentanti legali), che dai relativi difensori.
In conformità all’art. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, dandosì altresì atto che le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione delle spese.
Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024 .