Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15912 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15912 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5082/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA della Commissione Tributaria regionale della Campania sede di NAPOLI n. 6424/2018 depositata il 03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’amministrazione comunale ha notificato al contribuente, odierno ricorrente, in qualità di concessionario di uno stabilimento
balneare, un avviso di accertamento in rettifica relativo alla TARSU per gli anni dal 2010 al 2013, ritenendo infedele la dichiarazione.
Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale ha emesso la sentenza n. 15503/2016, di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che fosse dec orso il temine di prescrizione per l’annualità 2010.
Tale decisione è stata impugnata dal contribuente e, con appello incidentale inerente alla declaratoria di prescrizione, anche dall’amministrazione, innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto sia l’appello principale che l’appello incidentale, sulla base della considerazione che fosse corretta l’applicazione di una tariffa unica in quanto il servizio viene reso nella sua interezza, come precisato da risoluzione n. 147/E/1998, e, quanto all’appello incidentale, che la prova della notifica tempestiva fosse improducibile in appello.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.
Successivamente, in data 14/01/2025, è stata depositata rinuncia congiunta al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 162, l. 296/2006, dell’art. 7 l. 212/2000, dell’art. 3 l. 241/1990, e dell’art. 24 Cost., in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere che il provvedimento sarebbe motivato.
Con il secondo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62, 65, 68 c. 2 del d.lgs. 507/1993. La CTR avrebbe fatto riferimento ad una risoluzione ministeriale (la n. 147/E del 15/9/1998)
e non alla normativa, nell’applicare una tariffa unica considerando lo stabilimento balneare nella sua interezza.
Con il terzo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è stata eccepita la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, adducendo che la CTR avrebbe dovuto disapplicare il regolamento ‘nella parte in cui, estendendo la tariffa stabilimento a quella dell’arenile, creava una macroscopica ed illegittima sproporzione economica per il ricorrente’.
Con il quarto motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato contestato l’omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetti di discussione tra le parti. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla illegittimità delle sanzioni, che non potevano essere applicate se non in caso di inadempimento del con tribuente e non per l’ipotesi dell’errata applicazione di una tariffa, da ricondurre alla amministrazione.
Con il quinto motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si è infine dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 l. 212/2000, dell’art. 8 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 6 d.lgs. 472/1997, nonché dell’art. 112 c.c. Le sanzioni non avrebbero dovute essere irrogate in caso di obiettiva incertezza sulla applicazione delle norme.
In via preliminare deve darsi atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente.
6.1. Tale rinuncia non risulta controfirmata per accettazione dalla controparte. Nella copia analogica digitalizzata prodotta in atti, inoltre, non vi è sottoscrizione per autentica da parte dei difensori.
6.2. Tali aspetti possono tuttavia intendersi superati dalla firma digitale del documento da parte dei difensori (da ritenersi equivalente), cui dunque va ricondotta la paternità dell’atto, ivi compresa la autentica della firma dichiarata in atti. Altrettanto può dirsi per la accettazione alla rinuncia da parte del rappresentante legale del comune, atteso che
il procuratore risulta munito di procura speciale conferita dal resistente unitamente al mandato.
6.3. La Corte, preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, dispone in conformità e dichiara la estinzione del giudizio tra le parti, con cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, 5 venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio: il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude difatti l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 23/01/2025.